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Errata corrige n. 73 del 30/07/2018
Testo del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale- Serie generale - n. 143 del 22 giugno 2018), coordinato con lalegge di conversione 27 luglio 2018, n. 93 (in questa stessa GazzettaUfficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti e indifferibiliper assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti edei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi diedilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura dellaRepubblica presso il medesimo tribunale.». (18A05129)

Pubblicato su: G.U. n. 175 del 30/07/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092
, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al
Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il
medesimo tribunale.
1. Fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti
dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso
il medesimo tribunale sono sospesi i termini di durata della fase
delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a
pena di inammissibilita' o decadenza, nonche' per la presentazione di
reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi
i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al
Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.
2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per l'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, (( nei processi con imputati in stato di
custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati dal
giudice procedente, nei processi con imputati sottoposti ad altra
misura cautelare personale, )) fatta salva, dal 1° al 31 agosto,
l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre
1969, n. 742
. La sospensione di cui al comma 1 per i termini
stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei
procedimenti per delitti di criminalita' organizzata e terrorismo.


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