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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 14/11/2017
Nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti diStato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europeaC(2015) 5549 final del 14 agosto 2015. (18A00468)

Pubblicato su: G.U. n. 57 del 09/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 22,
comma 5, con il quale e' stabilito che l'acquisizione di documenti
amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante
nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
, si informa al principio di leale cooperazione
istituzionale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
Visto l'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21
aprile 2004 e successive modificazioni recante disposizioni di
esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante
modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2007/C 272/05
«Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che
ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato
illegali e incompatibili»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02
relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione e i successivi aggiornamenti dei
tassi di interesse in vigore da applicare per il recupero degli aiuti
di Stato illegali;
Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008 n.
185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che impone alle
imprese costituite in forma societaria e ai professionisti, iscritti
in albi ed elenchi istituiti, di dotarsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2009/C 85/01
relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di
Stato da parte dei giudici nazionali;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17
dicembre 2012, n. 221
, che ha esteso alle imprese individuali non
soggette a procedura concorsuale l'obbligo di dotarsi di un indirizzo
di posta elettronica certificata;
Visto l'art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche europee e, in
particolare, il comma 2, come sostituito dall'art. 35 della legge 7
luglio 2016, n. 122
, il quale prevede che nel caso di una decisione
di recupero di aiuti di Stato, adottata dalla Commissione europea,
che coinvolga piu' amministrazioni, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario,
da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso
gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle
territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le
modalita' di attuazione della decisione di recupero, e che i suoi
provvedimenti costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli
obbligati;
Visto l'art. 50 e, in particolare, il paragrafo 4, del regolamento
generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 del 17 giugno
2014 relativo alla definizione dei costi ammissibili dei danni subiti
come conseguenza diretta della calamita' naturale;
Visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio
2015 recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione e, in particolare, l'art. 16, concernente
il recupero degli aiuti;
Vista la decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14
agosto 2015, notificata all'Italia in data 17 agosto 2015,
riguardante le misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle
agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamita' naturali
(concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083
(2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e
contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti
tutti i settori esclusa l'agricoltura);
Visto, in particolare, l'art. 4 della decisione della Commissione
C(2015) 5549 final, a seguito del quale l'Italia e' tenuta a
recuperare dai beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nel
quadro del regime di aiuto introdotto dall'art. 33, comma 28, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni
e di tutti i provvedimenti attuativi pertinenti previsti dalla legge
succitata, nonche' gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito degli
altri regimi di aiuto di cui all'art. 1 della suddetta decisione da
tutti i beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita
da calamita' naturale al momento dell'evento;
Visto, altresi', l'art. 5 della decisione della Commissione C(2015)
5549 final che ha ingiunto alle Autorita' italiane il recupero degli
aiuti dichiarati incompatibili entro quattro mesi dalla data di
notifica della stessa decisione;
Visto, il punto (156) della decisione della Commissione C(2015)
5549 final, secondo cui alla luce delle circostanze eccezionali di
cui ai punti dal (147) al (152) della stessa decisione, per tutti gli
aiuti concessi nel quadro delle misure in oggetto a singoli
beneficiari in aree colpite da calamita' naturali oltre dieci anni
prima della data della presente decisione, non e' opportuno disporre
un recupero, con l'eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non
aventi una sede operativa nell'area colpita da calamita' naturale al
momento dell'evento;
Considerato che le misure e i regimi oggetto della decisione della
Commissione C(2015) 5549 final sono di natura fiscale e contributiva
ed afferiscono alle competenze di piu' amministrazioni;
Considerata, pertanto, la necessita' di nominare un Commissario
straordinario ai sensi del sopra citato art. 48 della legge 24
dicembre 2012, n. 234
;
Vista la nota del 12 ottobre 2017, con la quale la Sottosegretaria
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paola De Micheli,
in relazione alla delega a esercitare le funzioni in materia di
politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della citta'
de L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile
2009, ivi compreso il relativo monitoraggio, comunica tre possibili
nominativi in ordine all'individuazione della persona a cui conferire
l'incarico di Commissario straordinario ai fini dell'esecuzione della
decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final;
Ritenuto, al riguardo, che la dott.ssa Margherita Maria Calabro',
direttore regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle entrate, sia la
figura piu' idonea a ricoprire il suddetto incarico di Commissario
straordinario, essendo la medesima in possesso dei requisiti di
attitudine e capacita' professionale evidenziati nel curriculum
vitae;
Vista la nota DPE8936 del 12 luglio 2016 con la quale e' stato
comunicato alla Commissione europea per il tramite della
Rappresentanza Italiana presso l'Unione europea che i controlli
effettuati dalle Amministrazioni competenti - Agenzia delle Entrate,
INPS e INAIL - hanno consentito di verificare che non sono stati
erogati benefici a soggetti che non avevano sedi operative nelle aree
colpite da calamita' naturali al momento dell'evento con riferimento
alle misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle
agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamita' naturali
(concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083
(2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e
contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti
tutti i settori esclusa l'agricoltura);
Vista la nota COMP/H4/SD/as-D*2016/071717 del 19 luglio 2016 con
cui la Commissione europea ha comunicato di aver preso nota del fatto
che nessun beneficiario delle misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN),
relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a
calamita' naturali (concernenti tutti i settori esclusa
l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad
agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in
Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) aveva la
propria sede operativa al di fuori dell'area colpita dalle calamita'
naturali considerate nella decisione della Commissione C(2015) 5549
final;
Considerato che, pertanto, non si dovra' procedere al recupero nei
confronti dei beneficiari della misura SA.33083 (2012/C) (ex
2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse
a calamita' naturali (concernenti tutti i settori esclusa
l'agricoltura), in quanto si tratta di calamita' verificatesi oltre
dieci anni prima della data della decisione e dei beneficiari degli
aiuti illegali di cui all'art. 4, paragrafo 2, della Decisione della
Commissione C(2015) 5549 final, in quanto non sussistono beneficiari
non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamita'
naturale;
Considerato, pertanto, che occorre provvedere al recupero degli
aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di aiuti
introdotto dall'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n.
183 e successive modifiche ed integrazioni e a tutti i provvedimenti
attuativi pertinenti previsti;
Considerata, altresi', la necessita' di definire le modalita' di
attuazione della decisione di recupero;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Commissario
straordinario per l'adozione di ogni provvedimento necessario per
dare esecuzione alla decisione della Commissione C(2015) 5549 final
del 14 agosto 2015;
Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri per le politiche e gli affari europei, on. Sandro Gozi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi,
e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma
di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del
Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1


Nomina del Commissario straordinario

1. Alla dott.ssa Margherita Maria Calabro', direttore regionale
Abruzzo dell'Agenzia delle entrate, e' attribuito l'incarico di
Commissario Straordinario per l'adozione di ogni provvedimento
necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione
C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 limitatamente alla misura
SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) relativa ad agevolazioni fiscali e
contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo, concernenti
tutti i settori esclusa l'agricoltura.
2. Il Commissario straordinario rimane in carica fino alla
comunicazione da parte della Commissione europea della completa e
corretta esecuzione della decisione di cui al comma 1, in esito al
compimento, da parte dello stesso Commissario straordinario,
dell'ultimo atto, anche relativo alle attivita' connesse ad
un'eventuale fase contenziosa, utile a garantire la conclusione della
procedura di recupero degli aiuti illegali.


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