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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 15/12/2017
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori noncomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018. (18A00308)

Pubblicato su: G.U. n. 12 del 16/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico
dell'immigrazione»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico
dell'immigrazione, che prevede che la determinazione annuale delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla
base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso
individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla
politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30
novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto
emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394
, recante il regolamento di attuazione del testo unico
sull'immigrazione;
Rilevato che il documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2017, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso
dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2017, che ha previsto una quota complessiva di 30.850 cittadini non
comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;
Considerato che per l'anno 2018 e' necessario prevedere una quota
di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale,
residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione
professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi
dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di
assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Rilevato che ai sensi dell'art. 21 del medesimo testo unico
sull'immigrazione e' opportuno prevedere una quota d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana;
Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi
nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori
imprenditoriali e professionali;
Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Ravvisata infine la necessita' di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in
Italia per l'anno 2018, per le esigenze del settore agricolo e del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed
ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le richieste
di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota
all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di
programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di
30.850 unita' per l'ingresso di lavoratori non comunitari,
autorizzata per l'anno 2017 con il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi,
e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;

Decreta:

Art. 1

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2018, sono ammessi in Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di
lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota
complessiva massima di 30.850 unita'.


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