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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n.394
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Pubblicato su: GU n. 258 del 3-11-1999 - Suppl. Ordinario n.190
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del
regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999
e del 24 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli
affari regionali, con il Ministro per la solidarieta' sociale, con il
Ministro per le pari opportunita', con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e
giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione,
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanita' e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
(Accertamento della condizione di reciprocita')
1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento
amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in
materia civile attribuiti al cittadino ed i notai che redigono gli
atti che comportano l'esercizio di taluno dei predetti diritti o che
vi prestano assistenza, richiedono l'accertamento della condizione di
reciprocita' al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti
dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di seguito
denominato: "testo unico, ed in quelli per i quali le convenzioni
internazionali presiedono la condizione di reciprocita'.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non e' richiesto per i cittadini
stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del
testo unico, nonche' per i cittadini stranieri titolari di un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi
familiari in regola con il soggiorno.



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