DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n.394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Pubblicato su: GU n. 258 del 3-11-1999 - Suppl. Ordinario n.190 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Viste le osservazioni della Corte dei conti; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarieta' sociale, con il Ministro per le pari opportunita', con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 (Accertamento della condizione di reciprocita') 1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio di taluno dei predetti diritti o che vi prestano assistenza, richiedono l'accertamento della condizione di reciprocita' al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di seguito denominato: "testo unico, ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali presiedono la condizione di reciprocita'. 2. L'accertamento di cui al comma 1, non e' richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche' per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
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