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CIRCOLARE 26 luglio 1993, n.2945
Precisazione alla circolare 26 marzo 1966, n. 12480. Ripartizione fra i singoli alloggi delle spese di costruzione sostenute da cooper- ative edilizie a contributo statale. Adempimenti della cooperativa, del direttore dei lavori e del collaudatore.

Pubblicato su: GU n. 194 del 19-8-1993
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:ministero.lavori.pubblici:circolare:1993-07-26;2945


Ai signori provveditori alle opere
pubbliche
L'art. 84 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, dispone che i
funzionari incaricati del collaudo dei fabbricati sociali di cooper-
ative edilizie assistite dal contributo statale debbono provvedere
anche alla ripartizione, fra i singoli alloggi, del costo
dell'intervento costruttivo ammesso al contributo stesso.
Con circolare 26 marzo 1966, n. 12480, sostitutiva della precedente
n. 9400 del 1 luglio 1926, sono state diramate istruzioni alle quali
detti funzionari debbono attenersi nell'assolvere tale compito.
Peraltro, allo scopo di agevolare il compito dei collaudatori e di
garantire maggiore uniformita' di comportamenti nell'attuazione di
dette istruzioni, onde evitare quanto piu' possibile il contenzioso,
si ritiene opportuno che, unitamente agli atti di contabilita' fi-
nale, le cooperative edilizie interessate predispongano, tramite un
tecnico di fiducia (preferibilmente il direttore dei lavori), e
consegnino al collaudatore:
a) una pianta di ciascun alloggio con l'indicazione dei punti
cardinali e della superficie utile di ogni vano - comprese quelle dei
corridoi, disimpegni, ripostigli, logge, balconi (coperti e scoperti)
e terrazze - espressa in metri quadrati.
Le superfici utili dei balconi che presentano varie esposizioni
dovranno essere frazionate in relazione all'orientamento.
Qualora gli alloggi realizzati abbiano differente altezza,
l'indicazione della superficie utile dei singoli vani dovra' essere
sostituita con la rispettiva cubatura.
In tal caso, una volta determinata la cubatura complessiva
dell'alloggio, questa dovra' poi essere trasformata in mq dividendola
per l'altezza media di m 2,80;
b) una pianta del piano delle cantine con l'indicazione, per ogni
singolo locale, della superficie utile e del rispettivo socio
assegnatario. L'eventuale differenza di altezza fra le cantine dovra'
essere esplicitamente tenuta presente nella determinazione del
coefficiente di funzionalita' globale dell'alloggio.
c) una pianta dell'autorimessa con l'indicazione, per ogni posto
macchina (se autorimessa comune) o per ogni box (se autorimesse
singole), della superficie utile e del rispettivo socio assegnatario.
Qualora l'autorimessa sia del tipo misto, nel fornire le indicazioni
di cui sopra, dovra' essere specificato, per ogni singolo caso, se
trattasi di box o di posto macchina. Anche per le autorimesse le
eventuali differenze dovranno essere esplicitamente tenute presenti
nella determinazione del coefficiente di funzionalita' globale
dell'alloggio.
d) una planimetria generale con l'indicazione delle superfici dei
giardini e delle aree di rispetto assegnati. Le superfici dei
giardini che presentino varie esposizioni dovranno essere frazionate
in rapporto all'esposizione.
Tutti i predetti elaborati dovranno essere sottoscritti dal tecnico
che li ha redatti, dal Presidente del Consiglio di amministrazione
della Cooperativa e dal socio e dovranno contenere la seguente
dichiarazione:
"IL SOTTOSCRITTO SOCIO SIGNOR .. .. .. .. .. .. .... FIRMA
PER ACCETTAZIONE DELLE SUPERFICI UTILI A LUI ASSEGNATE"
Le superfici come sopra accettate dai soci assegnatari, dovranno
quindi essere riportate in una apposita scheda (singola per ogni
alloggio) di cui si allega fac-simile.
Qualora il socio assegnatario non voglia sottoscrivere la suddetta
dichiarazione e si rifiuti di eseguire con il tecnico incaricato
dalla cooperativa, una verifica delle superfici attribuitegli, dette
superfici dovranno essere riportate sulla citata scheda con un
asterisco e con l'indicazione dei motivi per cui sono state
accettate.
Acquisita la suddetta documentazione, il collaudatore dovra', a sua
volta, inserire nelle apposite colonne della scheda, i coefficienti
che, nel rispetto della circolare 26 marzo 1966, n. 12480 e della
presente, riterra' di adottare per determinare il costo-valore dei
singoli alloggi.
I criteri in base ai quali sono stati fissati i coefficienti
adottati e il procedimento seguito per la determinazione del costo-
valore dei singoli alloggi, dovranno risultare da un'apposita breve
relazione redatta dal collaudatore a corredo della ripartizione di
spesa.
Si ricorda ai collaudatori che all'atto unico di collaudo (composto
di relazione, verbali di visita in corso d'opera, verbale di visita
finale e certificato di collaudo), per la chiusura dei rapporti tra
cooperativa ed impresa, deve essere allegata la prescritta relazione
acclarante i rapporti tra Stato e cooperativa.
In quest'ultima relazione, necessaria per la definizione del costo
complessivo ammissibile al contributo statale, il collaudatore dovra'
accertare che nella realizzazione dell'opera siano state rispettate
le previsioni del quadro economico approvato.
Qualora una o piu' voci di spesa risultassero eccedenti rispetto a
quelle approvate nel quadro economico, il collaudatore, ove le
disponibilita' globali lo consentano e le eccedenze rientrino,
comunque, nei limiti di legge, potra' proporre all'autorita' preposta
all'approvazione del collaudo, l'ammissibilita' al contributo delle
somme eccedenti.
Con l'occasione, si ritiene altresi' opportuno richiamare che la
spesa globale da ripartire e' esclusivamente quella ammessa al
beneficio del contributo.
Qualora, poi, nel corso della visita di collaudo, il collaudatore
rilevi che gli alloggi presentano eccedenze di superficie rispetto a
quelle riconosciute ammissibili sulla base delle disposizioni vigenti
in materia di edilizia economica e popolare, dopo aver verificato la
corrispondenza del fabbricato alle previsioni degli elaborati tecnici
approvati, dovra', altresi', accertare, mediante acquisizione di
idonea documentazione probatoria, se le maggiori superfici siano
state realizzate ad esclusivo carico dei soci interessati e quindi
con somme escluse dal mutuo assistito dal contributo.
Qualora, invece, le maggiori superfici siano state realizzate con
somme prelevate dal mutuo assistito dal contributo statale, il
collaudatore dovra' valutare e segnalare a questo Ministero, per le
determinazioni di competenza, la necessita' delle maggiori superfici
o, altrimenti, ove le ritenesse non necessarie, dopo aver determinato
il costo a metro quadrato dell'alloggio, dovra' segnalare a questo
Ministero il costo relativo all'eccedenza di superficie per la
relativa e conseguente esclusione dal contributo.
Allo stesso modo, nel caso in cui, nelle parti comuni del
fabbricato o nei singoli alloggi, vengano riscontrate eventuali
modifiche interne (cosi' dette "migliorie"), la differenza di costo
di quest'ultime rispetto alle previsioni del progetto approvato,
qualora sia stata sostenuta con somme prelevate dal mutuo assistito
dal contributo statale, dovra' essere segnalata a questo Ministero
per la relativa e conseguente esclusione dal contributo stesso.
In ogni caso, le "maggiori superfici" e le "migliorie" realizzate
non dovranno oltrepassare i limiti e le caratteristiche fissati per
l'edilizia economica dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia
popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, modificato dalla legge 2 luglio 1949, n. 408.
Tutto quanto sopra dovra' risultare esplicitamente nella citata
relazione sui rapporti tra Stato e cooperativa redatta dal
collaudatore.
Il Ministro: MERLONI


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