• GU n. 296 del 21-12-2001
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    CIRCOLARE 7 dicembre 2001, n.684
    Indicazione per la corretta utilizzazione del termine "lattice" sui materassi e sui mobili imbottiti.

    Pubblicato su: GU n. 296 del 21-12-2001
    Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
    urn:nir:ministero.attivita.produttive:circolare:2001-12-07;684


    Ai produttori e agli importatori di
    materassi e di mobili imbottiti
    Con la presente circolare si forniscono indicazioni atte a
    consentire una corretta utilizzazione del termine "lattice" da parte
    dei produttori e dei commercianti di materassi e di mobili imbottiti
    ed una migliore individuazione dei prodotti realizzati con detto
    materiale.
    Nella determinazione dei contenuti della circolare sono stati presi
    a riferimento sia i lavori del Comitato tecnico del CEN TC 207 sia le
    disposizioni gia' emanate nei Paesi membri dell'Unione europea, ed in
    particolare la circolare del Ministero dell'economia, delle finanze e
    dell'industria della Repubblica francese pubblicata il 21 dicembre
    1997.
    1. Scopo della presente informativa.
    Assicurare la corretta informazione, definendo in maniera precisa,
    i termini esatti da usare da parte di produttori e commercianti di
    materassi che includono lattice.
    2. Definizioni.
    2.1. Lattice naturale: dispersione di polisoprene generato
    dall'hevea.
    N.B. - L'hevea brasiliensis e l'hevea guianensis (famiglia delle
    euphorbiacee) sono note anche con denominazioni commerciali e locali
    dell'albero e del relativo legno come: rambung, rubber tree wood,
    deringa zona. Si tratta di specie originarie del bacino
    dell'Amazzonia e delle Guaiane, ma largamente coltivate in Malesia ed
    Indonesia a scopo industriale per la produzione del caucciu' (gomma).
    2.2. Lattice sintetico: dispersione di polimeri sintetici,
    derivati, per esempio, dallo stirene-butadiene.
    2.3. Schiuma di lattice: e' ottenuta per coagulazione e
    vulcanizzazione di un'emulsione di lattice sintetico e/o naturale,
    mischiata con aria.
    2.4. Agglomerato di fiocchi di lattice-polietere: e' il prodotto
    ricostituito partendo da residui di lattice e polietere.
    N.B. - Il prodotto ricostituito non puo' in alcun caso essere
    indicato semplicemente come "lattice".
    2.5. Anima del materasso: sta ad indicare un blocco, comprendente
    uno o piu' elementi inscindibili, che compone il cuore del materasso
    e assicura il sostegno principale a chi lo utilizza.
    2.6. Materasso: prodotto destinato per il riposo, composto da uno o
    piu' materiali elastici avvolti da un tessuto (traliccio: vedi punto
    2.7).
    2.7. Traliccio: tela di rivestimento del materasso.
    2.8. Imbottitura: insieme degli eventuali altri elementi che
    costituiscono la struttura del materasso.
    3. Denominazioni.
    3.1. Materasso tutto lattice o materasso 100% lattice: designa
    materassi che hanno un'anima unicamente di lattice di almeno 10
    centimetri di spessore.
    Se l'anima include almeno l'85% di lattice di origine naturale
    l'indicazione supplementare "origine naturale" e' la sola
    autorizzata.
    3.2. Materasso lattice: designa i materassi la cui anima, quando e'
    costituita da due o piu' materiali differenti sovrapposti, risponde
    ai due criteri seguenti:
    altezza minima del lattice: 10 centimetri;
    l'altezza di lattice rappresenta almeno il 60% dell'altezza
    dell'anima.
    La denominazione ("materasso lattice"), la composizione del
    materasso e la sua eventuale reversibilita', devono figurare sul
    materasso in modo permanente e con caratteri di uguale grandezza.
    Sono esclusi da questa denominazione i materassi in cui i 10
    centimetri di lattice non coprono la totalita' della superficie del
    materasso.
    3.3. Altri materassi contenenti del lattice: i materassi la cui
    anima include meno del 60% di lattice nel suo spessore o un'altezza
    di lattice inferiore a 10 centimetri non possono beneficiare delle
    denominazioni di cui ai due precedenti punti 3.1 e 3.2.
    In tal caso la denominazione deve fare riferimento sia al
    componente presente in maggior quantita' nell'anima del materasso
    (vale a dire molle, poliuretano, lana, etc.) sia utilizzare
    l'indicazione "materasso composito".
    Puo' essere comunque aggiunta la denominazione "Superficie di
    contatto in lattice".
    In ogni caso, l'etichetta della composizione deve indicare la
    natura dei componenti dell'anima, dell'imbottitura e del traliccio.
    Per chiarezza, si riportano i seguenti esempi:
    1) materasso (a molle o in poliuretano), superficie di contatto
    in lattice;
    2) materasso composito: superficie di contatto in lattice.
    3.4. Denominazione "Agglomerato di fiocchi di lattice o lattice e
    polietere": designa i materassi che hanno un'anima in blocco di
    schiuma ricostituita da fiocchi di solo lattice (100% lattice) o
    fiocchi di lattice e polietere (50% fiocchi di lattice e 50%
    polietere). I prodotti presenti sul mercato possono usare, per
    indicare il "lattice", anche i termini "latice" o "latex". I tre
    termini lattice, latice e latex sono sinonimi.
    3.5. Esclusioni: i nomi dei prodotti e delle marche non possono
    essere associati al termine "lattice".
    3.6. Tolleranze: le tolleranze applicabili alle dimensioni indicate
    in queste note sono quelle riportate nella norma UNI/EN 1334/1998,
    pari a + 10 mm.
    Attesa l'importanza dell'informazione per tutti i soggetti
    interessati si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
    Roma, 7 dicembre 2001
    Il direttore generale: Visconti


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