Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DECRETO del 09/03/2018
Intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regionimeno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti conil Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizionedelle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente».(18A04761)


Articolo 8   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla
base di una procedura valutativa con procedimento a sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123
e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di
agevolazioni sono definiti con successivi provvedimenti del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con i medesimi
provvedimenti sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve
essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni
unitamente al piano di investimento, alla perizia di cui all'art. 5,
comma 2, e all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento
dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero. I predetti
provvedimenti definiscono altresi' i punteggi, le condizioni e le
soglie minime di ammissibilita' adottati per ciascuno dei criteri e
indicatori di valutazione di cui all'allegato n. 2, il punteggio
aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del
rating di legalita', gli oneri informativi a carico delle imprese,
nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a disciplinare la
corretta attuazione dell'intervento agevolativo.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123
e successive modificazioni e integrazioni, le imprese
beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei
limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica
tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle
suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai
fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse
all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una
specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La
graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio
attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei
punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di
valutazione «caratteristiche dell'impresa proponente» di cui
all'allegato n. 2. In caso di parita' di punteggio, ai fini
dell'ammissione alla fase istruttoria prevale il programma con il
minor costo.
4. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della domanda
di agevolazioni, il Ministero procede a valutare preliminarmente la
capacita' dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento
agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo
bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:

Cfa
Cflow ≥ -----
n

«Cflow »: indica la somma dei valori relativi al risultato di
esercizio (incrementato degli oneri straordinari e al netto dei
proventi straordinari) e agli ammortamenti;
«Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato
ai sensi dell'art. 7;
«n»: indica il numero degli anni di ammortamento del
finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede
di domanda di agevolazioni.
5. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 4, il
Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di
presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 3, alla
verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste
dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni
sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 2. Le
attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda, fermo restando la
possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Per le domande
per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito
positivo, il Ministero, verificata la vigenza e la regolarita'
contributiva dell'impresa beneficiaria nonche' l'assenza di cause
ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, procede alla
registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli
aiuti di Stato ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e alla
conseguente adozione del provvedimento di concessione. Per le domande
che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie
di ammissibilita' previste con i successivi provvedimenti
direttoriali di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non
ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
previsti dal presente decreto e/o a seguito della verifica
preliminare di cui al comma 4, il Ministero comunica i motivi
ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni.
6. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 5 sono indicati
gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a
carico dell'impresa beneficiaria in ordine agli obiettivi, alle
modalita' e ai termini di realizzazione del programma di
investimento, gli obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse
cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento agli
adempimenti in materia di informazione e pubblicita', nonche' le
circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. L'impresa
beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di
concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena
la decadenza dalle agevolazioni concesse.
7. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione da parte dell'impresa
beneficiaria del provvedimento di concessione di cui al comma 5,
l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che,
tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma 2, disciplina le
modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del
finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi a
carico dell'impresa beneficiaria.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso