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DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 1994, n.685
Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale.


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1. Dopo l'art. 18 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 18-bis. - 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per
oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato
di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o
commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere,
tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al
pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli
di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il
prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o
con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o
di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad
un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere
un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso
con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o
disegni di edifici e ad opere di arte applicata.".


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