Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DELIBERA del 10/12/2025
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delleforeste - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successivemodificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 49/2025). (26A02008)

Pubblicato su: G.U. n. 95 del 24/04/2026
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
nella seduta del 10 dicembre 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei ministri per la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive
disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229
», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141
, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I, adottata dall'Assemblea generale
dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito
CIPESS e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27
febbraio 1967, n. 48 e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, di seguito DIPE;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari» e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per
il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa
interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122
e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300
, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289
, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e
finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il
quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree
sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e
finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse
aree del Paese e, al comma 3, che l'intervento del Fondo sia
finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere
infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di
investimenti articolati in singoli interventi di consistenza
progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in
relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche
per quanto attiene al profilo temporale;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58
e successive modificazioni, e in particolare
l'art. 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare entro il 30 novembre 2022,
su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di
una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di
coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi
dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono
individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore
finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione
ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e
finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati
in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato
rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il
definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto
ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3
, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche
di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione
di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento
essenziale dell'atto stesso»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, il comma
177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione
aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione
2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di
seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,
del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024;
Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia, nel testo
adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che
definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi
regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS
con propria delibera n. 36 del 2 agosto 2022;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione», convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per
l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di
coesione e, in particolare, l'art. 1, il quale, al fine di assicurare
un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per
la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo
di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la
programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui
all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale
nel testo vigente prevede, in particolare, che:
le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente
interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per
cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del
2020);
la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per iniziative e
misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, nonche' per l'attuazione degli accordi per la coesione delle
amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria e'
altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli
obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di
programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di
riforma previste PNRR, secondo principi di complementarita' e di
addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del
2020);
con una o piu' delibere del CIPESS, adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni
centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con
indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse (art. 1,
comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020);
sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati
dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun
Ministro interessato, definiscono d'intesa un accordo, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo per la
coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo
da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi,
anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento previste (art.
1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020);
con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si
provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione,
sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a
valere sulle disponibilita' del FSC, periodo di programmazione
2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del
2020);
a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo
della delibera del CIPESS di assegnazione delle riscorse, ciascuna
amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare le attivita'
occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee
d'azione strategiche previste nell'accordo per la coesione (art. 1,
comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);
le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma
178, lettera e), legge n. 178 del 2020, sono trasferite dal Fondo di
sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di
bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera
i), della legge n. 178 del 2020);
Visto il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, che
ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti
finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee
d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione possono
essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi
complementari di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del
2020;
Visto, inoltre, il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 124 del
2023, che prevede che gli accordi per la coesione possono essere
modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti
dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione
e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza
con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di
assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un
incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate
ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica
dell'accordo e' sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito
dall'accordo per la coesione, e' consentita esclusivamente qualora
l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata
dimostrazione dell'impossibilita' di rispettare il predetto
cronoprogramma per circostanze non imputabili a se' ovvero al
soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;
Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo
alle modalita' di applicazione del sistema sanzionatorio e di
trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 concernente le disposizioni
per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea,
dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il
puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse
europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al
finanziamento di interventi di titolarita' delle amministrazioni
regionali; nonche' l'art. 4 del medesimo decreto, recante
disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse
per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;
Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione
della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del
negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3
stabilisce che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n.
183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilita' quali
risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento
nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei
singoli programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi
all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai
programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027;
Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato
programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo
di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse gia' assegnate a
titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS,
corrispondente al 60 per cento della dotazione pro tempore
disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata
nelle premesse della medesima delibera;
Considerato che, a valere sulle risorse imputate programmaticamente
dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, sono stati definiti e
sottoscritti gli accordi per la coesione delle regioni e province
autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n.
178 del 2020;
Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 77, recante «Fondo
per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione
programmatica quota amministrazioni centrali», come modificata dalla
delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, che imputa
programmaticamente alle amministrazioni centrali un importo lordo di
13.615.680.937,15 euro, comprensivo delle risorse gia' assegnate a
titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS e,
in particolare, imputa al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste risorse FSC 2021-2027 pari
complessivamente a 113.142.536,00 euro;
Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, recante «Piani
sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle
imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti (MIT); Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR)
- Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e
successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento degli
allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'art.
14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive
modificazioni ed integrazioni. Attuazione delle delibere CIPESS
1/2022 e 35/2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024,
con il quale l'on. Tommaso Foti e' stato nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, on.
Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli
affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti
e, in particolare, l'art. 3, recante «Delega di funzioni in materia
di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre
2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli e' stato
nominato Segretario del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e gli e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento della politica economica e di programmazione e
monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati
al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime
di partenariato pubblico-privato;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE
0012595-A del 17 novembre 2025 e l'allegata nota informativa per il
CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di
coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri,
come modificata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 13253-A del 4
dicembre 2025, che, sulla base dell'accordo per la coesione
sottoscritto in data 31 ottobre 2025 tra il Presidente del Consiglio
dei ministri ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste (di seguito «Accordo») e allegato alla
medesima nota informativa, propone:
l'assegnazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera
e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed
integrazioni, di risorse FSC 2021-2027 pari a 113.142.536,00 euro,
corrispondente all'importo di cui alla delibera CIPESS n. 77 del
2024;
Tenuto conto che l'Accordo riporta gli esiti della ricognizione
congiunta effettuata dalle strutture tecniche della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste sui precedenti cicli della
programmazione della politica di coesione;
Considerato che l'Accordo individua gli obiettivi di sviluppo da
perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi e
linee di azione, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e
finanziari (allegati A1 e B1 all'Accordo), per un importo complessivo
di risorse FSC 2021-2027 pari a 113.142.536,00 euro;
Considerato che l'Accordo riporta il piano finanziario di spesa che
costituisce l'articolazione delle spese FSC 2021-2027 previste
dall'Amministrazione in ciascuna annualita' (allegato B all'Accordo)
ed e' la base di riferimento per l'applicazione del sistema
sanzionatorio di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023,
per effetto del quale le risorse definanziate rientrano nelle
disponibilita' del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per
le finalita' di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del
2020;
Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967,
n. 48 e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza
o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri,
il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze
in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota DIPE n. 13445-P del 10 dicembre 2025, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a
base della seduta del Comitato;
Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata
nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7,
del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e
delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente
sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del
Comitato;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione;

Delibera:

1. Assegnazione in favore del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste di risorse FSC 2021-2027, ai
sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020
e successive modificazioni ed integrazioni.
1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n.
178 del 2020 e sulla base dell'Accordo per la coesione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, si
dispone in favore del medesimo Ministero l'assegnazione, a valere
sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 113.142.536,00
euro.
1.2. L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione al
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste di risorse FSC 2021-2027 pari a 113.142.536,00 euro, tenuto
conto delle disponibilita' di competenza sul bilancio dello Stato,
nonche' del piano finanziario di spesa dell'Accordo, e' articolata
per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo,
secondo lo schema seguente:
Valori in euro

+-------------------+------+-------------------+--------------------+
| 2025 | 2026 | 2027 | Totale |
+-------------------+------+-------------------+--------------------+
| 70.000.000,00 | - | 43.142.536,00 | 113.142.536,00 |
+-------------------+------+-------------------+--------------------+

1.3. Il piano finanziario di spesa dell'Accordo, per la quota FSC
2021-2027, e' articolato per annualita' secondo lo schema seguente:
Valori in euro

+----------------------+---------------------+----------------------+
| 2026 | 2027 | Totale |
+----------------------+---------------------+----------------------+
| 70.000.000,00 | 43.142.536,00 | 113.142.536,00 |
+----------------------+---------------------+----------------------+

2. Modifiche all'Accordo per la coesione.
2.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del
2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina contenuta
nell'Accordo per la coesione, le modifiche all'Accordo sono cosi'
disciplinate:
a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione e
aggiornamento del PNRR, sono concordate tra il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e
formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su
istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il
Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato tecnico di
indirizzo e vigilanza», di cui all'art. 4 dell'Accordo stesso;
b) qualora le modifiche comportino un incremento o una
diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una
variazione dei profili finanziari sopra definiti, la modifica
dell'Accordo e' sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta
del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di
coesione, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 25 febbraio 2016;
c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma,
come definito dall'Accordo, e' consentita esclusivamente qualora
l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata
dimostrazione dell'impossibilita' di rispettare il gia' menzionato
cronoprogramma per circostanze non imputabili a se' ovvero al
soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.
3. Modalita' di trasferimento delle risorse.
3.1. Per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 oggetto della
presente assegnazione, pari a 113.142.536,00 euro, trova applicazione
l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023.
3.2. Il trasferimento delle risorse del FSC e' subordinato al
rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei
dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.
3.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera i), della legge n.
178 del 2020, nonche' dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023,
le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al
FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
4. Monitoraggio e sistema di gestione e controllo.
4.1. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni
previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.
4.2. In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni
inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC
2021-2027.
4.3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste si impegna ad adottare, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di
gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa
vigente applicabile.
5. Disposizioni finali.
5.1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, assegnatario delle risorse di cui alla presente
delibera, e' autorizzato ad avviare le attivita' occorrenti per
l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche
previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della registrazione
della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di
controllo.
5.2. Ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, come modificata
dalla delibera CIPESS n. 78 del 2024, le risorse FSC assegnate dalla
presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.

Il vice Presidente: Giorgetti
Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 395


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso