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DECRETO 28 luglio 2004
Riconoscimento, al dott. Bojanic Petar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia.

Pubblicato su: GU n.236 del 07-10-2004
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza con la quale il dott. Bojanic Petar, cittadino
jugoslavo ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione
in dermatologia e venerologia conseguito a Belgrado (Jugoslavia), ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista
in «Dermatologia e venerologia»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394
«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di formazione professionale, complementari dei predetti titoli
abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 novembre 2003
ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai
sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 115/1992
;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 luglio
2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto
legislativo n. 115/1992
a seguito della quale il dott. Bojanic Petar
e' risultato idoneo;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo di medico specialista in dermatologia e
venerologia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di specializzazione in dermatologia e venerologia,
rilasciato in data 25 marzo 1999 dalla facolta' di medicina
Universita' di Belgrado al dott. Bojanic Petar, cittadino jugoslavo,
nato a Krusevac (Repubbliche Jugoslave) il 26 maggio 1967 e'
riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello
svolgimento delle attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione
in materia.
2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286
, e successive modifiche, e per il periodo di
validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di
soggiorno.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: Mastrocola


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