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DECRETO 3 febbraio 2004
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio +SAMER - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Bari; al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

Pubblicato su: GU n.35 del 12.02.2004
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P.
o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 94
del 23 aprile 2001, con il quale il laboratorio +SAMER - Azienda
speciale della C.C.I.A.A. di Bari; e' stato autorizzato al rilascio
dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero
territorio nazionale, aventi valore ufficiale;
Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal
laboratorio sopra indicato in data 21 gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in
particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all'art. 3 del citato decreto legislativo;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003
l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al
presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Si rinnova l'autorizzazione
al laboratorio +SAMER - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Bari;,
ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, al rilascio dei certificati
di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale,
aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in
allegato al presente decreto.
L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 23 aprile
2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validita'
dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata
al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi
prima della scadenza.
Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare
all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra
modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione
dell'autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la
sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2004
Il direttore generale: Abate


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