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LEGGE 6 dicembre 1991, n.394
Legge quadro sulle aree protette.

Pubblicato su: GU n. 292 del 13-12-1991 - Suppl. Ordinario n.83
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
Finalita' e ambito della legge
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della
Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta
principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree
naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale
le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o
gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e
ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2,
specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di
tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le
seguenti finalita':
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni
vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni
paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori
scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e
idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei
a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche
mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e
tradizionali;
c) promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative
compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al
comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree
possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di
attivita' produttive compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo
Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e
di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142
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