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LEGGE 21 dicembre 1999, n.526
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999.

Pubblicato su: GU n. 13 del 18-1-2000 - Suppl. Ordinario n.15
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:stato:legge:1999-12-21;526


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi,
dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da
disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il
parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.


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