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DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1998
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

Pubblicato su: GU n. 301 del 28-12-1998
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:universita.studi.bari:decreto.rettorale:1998-10-28;nir-7


IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive
modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto ministeriale l9 luglio 1996 recante le
modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente
al diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale;
Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa
Universita';
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
Vista la nota di indirizzo prot. 1/98 del 16 giugno 1998 "legge 15
maggio 1997, n. 127
- Autonomia didattica";
Visto il parere del Comitato universitario di coordinamento
regionale del 21 febbraio 1998;
Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel
supplemento n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre
1996, non contiene ordinamenti didattici;
Considerato che nelle more della emanazione del regolamento
didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente
modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 427 del titolo XXIII dello statuto dell'Universita'
degli studi di Bari e' inserito il seguente nuovo articolo:
Art. 428.
Diploma universitario di tecnico audiovisivo
e multimediale
1. (Istituzione ed accesso). - Il diploma per tecnico audiovisivo e
multimediale e' istituito nella facolta' di lettere e filosofia.
Il titolo di ammissione al corso e' quello previsto dal primo comma
dell'art. 1 della legge n. 910/1969. I consigli delle strutture
didattiche competenti annualmente, potranno proporre ai consigli di
facolta' la programmazione degli accessi. In tal caso il numero dei
posti disponibili sara' deliberato dal senato accademico, sentito il
consiglio di facolta'.
2. (Finalita' e durata del corso di diploma). - Il corso di diploma
ha durata triennale e si articola in un anno propedeutico e in un
biennio professionalizzante. Il corso di diploma ha lo scopo di
fornire strumenti metodologici e criteri finalizzati a uno studio
organico dei linguaggi, dei sistemi e dei mezzi audiovisivi necessari
alla formazione culturale e professionale di un tecnico
specializzato. Il diploma risponde agli attuali processi di
modernizzazione della comunicazione su scala planetaria, in una
prospettiva di sistematica contaminazione e interazione tra diversi
linguaggi e diverse tecnologie. Esso e' finalizzato alla preparazione
di esperti nella programmazione e realizzazione di "pacchetti
multimediali", di esperti in grafica computerizzata per la
comunicazione e lo spettacolo, di consulente per l'editoria
elettronica, di esperto per iniziative audiovisive nelle scuole, di
addetto a cineteche, videoteche e mediateche, di addetto agli archivi
audiovisivi di imprese industriali e di organismi sindacali.
3. (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del
manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche
determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente
previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
In particolare, il consiglio di facolta:
a) definisce, su proposta del consiglio di corso di diploma, il
piano di studi ufficiale del corso di diploma, comprendente le
denominazioni degli insegnamenti da attivare;
b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono
le singole annualita' corrispondenti, i cui nomi saranno desunti dai
settori scientifico- disciplinari;
c) stabilisce le qualificazioni opportune, quali I, II, III,
istituzioni, avanzato, progredito, nonche' tutte le altre che giovino
a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici,
compresa la possibilita' di biennalizzare o triennalizzare le
discipline per le quali cio' sia ritenuto utile ai fini della
formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza
dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali.
I consigli delle strutture didattiche competenti potranno
sostituire gli insegnamenti indicati negli indirizzi qui di seguito
riportati con altri strettamente affini, con identiche finalita' ed
analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore
scientifico- disciplinare.
4. (Organizzazione degli studi). - Il corso degli studi comprende
quindici annualita'.
1. Organizzazione degli studi.
Anno propedeutico:
1) un insegnamento dell'area della comunicazione letteraria (da
scegliere all'interno dei settori L12A, L12B, L12C, L12D, L12E);
2) un insegnamento dell'area filosoficolinguistica (da scegliere
all'interno dei settori M07D, M07E, L09A);
3) un insegnamento dell'area delle scienze umane (da scegliere
all'interno dei settori M05X, M08E, M10A, M11B, Q05A, Q05B);
4-5) due insegnamenti dell'area dell'arte, musica e spettacolo (da
scegliere all'interno dei settori L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B,
L27A, L27B, L27C);
6) una prova di lingua straniera moderna.
Biennio professionalizzante
I consigli delle strutture didattiche competenti potranno
sostituire gli insegnamenti indicati qui di seguito con altri
strettamente affini con identiche finalita' ed analogo contenuto
culturale, e comunque entro lo stesso settore
scientificodisciplinare;
7) teoria e tecnica del linguaggio cinematografico L26B;
8) teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo Q05B;
9) teoria e tecniche dei nuovi media Q05B;
10) teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine K05A (con
esercitazioni di computer graphic);
11) sistemi di comunicazione (con particolare riferimento alle
installazioni multimediali) K03X,
oppure
elaborazione elettronica di segnali di immagini (con particolare
riferimento alle installazioni multimediali) K01K;
12) economia e tecnica della pubblicita' P02B;
13) elementi di informatica (per l'uso di apparecchiature dello
spettacolo) K05A;
14) scenografia H10C;
15) organizzazione ed economia dello spettacolo L26B.
L'attivita' didattica comprende inoltre: una prova di lirigua
inglese.
5. (Tirocini professionali e stages). - Il consiglio della
struttura didattica dovra' prevedere al terzo anno di corso
laboratori ed esercitazioni pratiche, stages presso imprese
audiovisive (o settori audiovisivi di imprese) pubbliche e private,
attraverso convenzioni o consorzi, rivolti anche ad offrire un
possibile sostegno al corso in risorse e attrezzature.
6. (Esame finale di titolo di studio rilasciato dal corso di
diploma). - L'esame finale consiste in una prova pratica o scritta su
un progetto o un testo assegnato allo studente dal consiglio della
struttura didattica competente, tenuto conto del percorso formativo e
dell'attivita' di tirocinio svolta dallo studente.
Il titolo di studio rilasciato e' il diploma universitario di
tecnico audiovisivo e multimediale.
7. (Proseguimento degli studi). - Il diploma si raccorda con il
corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello
spettacolo, istituito presso la facolta' di lettere e filosofia e di
scienze della comunicazione e dello spettacolo.
Ai fini del conseguimento delle lauree previste dalle facolta' di
cui al comma precedente, sono riconosciuti gli insegnamenti del corso
di diploma seguiti con esito positivo in relazione al sistema dei
crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma II, della
legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per
i contenuti, con i piani di studio approvati dal competente organismo
didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Bari, 28 ottobre 1998
Il rettore: Cossu


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