DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1998 Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
Pubblicato su: GU n. 301 del 28-12-1998 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato urn:nir:universita.studi.bari:decreto.rettorale:1998-10-28;nir-7
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale l9 luglio 1996 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Vista la nota di indirizzo prot. 1/98 del 16 giugno 1998 "legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica"; Visto il parere del Comitato universitario di coordinamento regionale del 21 febbraio 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 427 del titolo XXIII dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' inserito il seguente nuovo articolo: Art. 428. Diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale 1. (Istituzione ed accesso). - Il diploma per tecnico audiovisivo e multimediale e' istituito nella facolta' di lettere e filosofia. Il titolo di ammissione al corso e' quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 910/1969. I consigli delle strutture didattiche competenti annualmente, potranno proporre ai consigli di facolta' la programmazione degli accessi. In tal caso il numero dei posti disponibili sara' deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta'. 2. (Finalita' e durata del corso di diploma). - Il corso di diploma ha durata triennale e si articola in un anno propedeutico e in un biennio professionalizzante. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e criteri finalizzati a uno studio organico dei linguaggi, dei sistemi e dei mezzi audiovisivi necessari alla formazione culturale e professionale di un tecnico specializzato. Il diploma risponde agli attuali processi di modernizzazione della comunicazione su scala planetaria, in una prospettiva di sistematica contaminazione e interazione tra diversi linguaggi e diverse tecnologie. Esso e' finalizzato alla preparazione di esperti nella programmazione e realizzazione di "pacchetti multimediali", di esperti in grafica computerizzata per la comunicazione e lo spettacolo, di consulente per l'editoria elettronica, di esperto per iniziative audiovisive nelle scuole, di addetto a cineteche, videoteche e mediateche, di addetto agli archivi audiovisivi di imprese industriali e di organismi sindacali. 3. (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facolta: a) definisce, su proposta del consiglio di corso di diploma, il piano di studi ufficiale del corso di diploma, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole annualita' corrispondenti, i cui nomi saranno desunti dai settori scientifico- disciplinari; c) stabilisce le qualificazioni opportune, quali I, II, III, istituzioni, avanzato, progredito, nonche' tutte le altre che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilita' di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali cio' sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali. I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati negli indirizzi qui di seguito riportati con altri strettamente affini, con identiche finalita' ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico- disciplinare. 4. (Organizzazione degli studi). - Il corso degli studi comprende quindici annualita'. 1. Organizzazione degli studi. Anno propedeutico: 1) un insegnamento dell'area della comunicazione letteraria (da scegliere all'interno dei settori L12A, L12B, L12C, L12D, L12E); 2) un insegnamento dell'area filosoficolinguistica (da scegliere all'interno dei settori M07D, M07E, L09A); 3) un insegnamento dell'area delle scienze umane (da scegliere all'interno dei settori M05X, M08E, M10A, M11B, Q05A, Q05B); 4-5) due insegnamenti dell'area dell'arte, musica e spettacolo (da scegliere all'interno dei settori L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C); 6) una prova di lingua straniera moderna. Biennio professionalizzante I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati qui di seguito con altri strettamente affini con identiche finalita' ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientificodisciplinare; 7) teoria e tecnica del linguaggio cinematografico L26B; 8) teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo Q05B; 9) teoria e tecniche dei nuovi media Q05B; 10) teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine K05A (con esercitazioni di computer graphic); 11) sistemi di comunicazione (con particolare riferimento alle installazioni multimediali) K03X, oppure elaborazione elettronica di segnali di immagini (con particolare riferimento alle installazioni multimediali) K01K; 12) economia e tecnica della pubblicita' P02B; 13) elementi di informatica (per l'uso di apparecchiature dello spettacolo) K05A; 14) scenografia H10C; 15) organizzazione ed economia dello spettacolo L26B. L'attivita' didattica comprende inoltre: una prova di lirigua inglese. 5. (Tirocini professionali e stages). - Il consiglio della struttura didattica dovra' prevedere al terzo anno di corso laboratori ed esercitazioni pratiche, stages presso imprese audiovisive (o settori audiovisivi di imprese) pubbliche e private, attraverso convenzioni o consorzi, rivolti anche ad offrire un possibile sostegno al corso in risorse e attrezzature. 6. (Esame finale di titolo di studio rilasciato dal corso di diploma). - L'esame finale consiste in una prova pratica o scritta su un progetto o un testo assegnato allo studente dal consiglio della struttura didattica competente, tenuto conto del percorso formativo e dell'attivita' di tirocinio svolta dallo studente. Il titolo di studio rilasciato e' il diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale. 7. (Proseguimento degli studi). - Il diploma si raccorda con il corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, istituito presso la facolta' di lettere e filosofia e di scienze della comunicazione e dello spettacolo. Ai fini del conseguimento delle lauree previste dalle facolta' di cui al comma precedente, sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma seguiti con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma II, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con i piani di studio approvati dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 28 ottobre 1998 Il rettore: Cossu
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