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DECRETO 14 febbraio 2006
Designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, quali autorita' pubbliche, incaricate di effettuare controlli sulla denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Pubblicato su: GU n.50 del 01-03-2006
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1623/2005 del
4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 259 del 5 ottobre 2005, con il quale l'Unione europea ha
provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta
«Basilico Genovese», prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla
stessa;
Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Liguria con la quale il
predetto ente territoriale ha indicato quale Autorita' pubblica da
designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
di origine protetta di che trattasi le Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La
Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128
come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526
;
Decreta:


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