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COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per usoumano «Medrol» (23A00380)

Pubblicato su: G.U. n. 21 del 26/01/2023
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Estratto determina n. 29/2023 del 13 gennaio 2023

Medicinale: e' autorizzata l'importazione parallela dalla Romania
del medicinale MEDROL A «16 mg comprimate, 50 comprimate», codice di
autorizzazione 7622/2015/01, intestato alla societa' Pfizer Europe MA
EEIG Boulevard de la Plaine 17 - 1050 Bruxelles, Belgium e prodotto
da Pfizer Italia S.r.l., localita' Marino del Tronto - 63100 Ascoli
Piceno (AP), Italy - con le specificazioni di seguito indicate,
valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente
determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito
specificate.
Importatore: GMM Farma S.r.l., via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate
(MI).
Confezione: MEDROL «16 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n.
045861034 (base 10) 1CRL5B (base 32).
Forma farmaceutica: compressa.
Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle
etichette:
5. Come conservare «Medrol»
Conservare il medicinale ad una temperatura inferiore ai 25°C
nella confezione originale.
Composizione:
principio attivo: metilprednisolone;
eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, paraffina liquida,
calcio stearato, amido di mais.
Officine di confezionamento secondario:
De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);
S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda
(LO);
Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino
(FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione: MEDROL «16 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n.
045861034 (base 10) 1CRL5B (base 32). Classe di rimborsabilita': A.
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3,87. Prezzo al pubblico (IVA
inclusa): euro 6,39.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MEDROL
«16 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 045861034 (base 10) 1CRL5B
(base 32) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica
(RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in
italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione
del paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente
determina.
Il foglio illustrativo dovra' riportare il produttore
responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato,
come indicato nel foglio illustrativo originale.
L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione
all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento
secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e
commerciale del titolare del marchio e del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali
marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi,
l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla
legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo.
La societa' titolare dell'AIP e' tenuta a comunicare ogni
eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla
presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato
che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la
disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato
per l'intera durata di validita' del lotto. L'omessa comunicazione
puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla
presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato
che sul medicinale registrato in Italia puo' comportare, previa
valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la
sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.
I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti
sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta
giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta
salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In
ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219
e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che
intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne
preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo.
La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla
societa' titolare dell'AIP e non puo' essere trasferita, anche
parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare
dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da
cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le
eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto
a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli
obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.


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