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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 02/03/2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologicada COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologicada COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sulterritorio nazionale per il contenimento dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19». (21A01331)

Pubblicato su: G.U. n. 52 del 02/03/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
15 gennaio 2021, n. 11;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
novembre 2020, n. 294;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021,
recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province
autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021,
n. 50;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19
ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020,
n. 268, cosi' come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale 29 gennaio 2021, n. 23;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali
e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica
internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30
gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti
sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita'
raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal
Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2021;
Visti i verbali n. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente delle
sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e 27
febbraio 2021, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni e integrazioni;
Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 27 febbraio 2021;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, dello sviluppo economico, dell'universita' e
della ricerca, della cultura, del turismo, del lavoro e delle
politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli
affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, per le
pari opportunita' e la famiglia, nonche' sentito il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1


Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di
distanziamento

1. E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere
sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in
tutti i luoghi all'aperto.
2. Non vi e' obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o
per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo
l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni
caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le
attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche'
le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico.
3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con un
disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
4. E' fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in
presenza di persone non conviventi.
5. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento
della protezione civile, di seguito denominato «Comitato
tecnico-scientifico».
6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque
derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal
Comitato tecnico-scientifico.
7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da
appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate
anche mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo,
comfort e respirabilita', forma e aderenza appropriate per assicurare
la copertura sul volto delle vie respiratorie.
8. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie
integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio
quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata
delle mani.


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