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DECRETO LEGISLATIVO n. 17 del 02/02/2021
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offertapubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercatoregolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alledisposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari.(21G00020)

Pubblicato su: G.U. n. 46 del 24/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 9
e 10;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare,
l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per
l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un
mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
(TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52
;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e
dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla Parte I del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58


1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera m-octies.1) e' inserita la seguente:
«m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr rientrante
nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131;»;
b) alla lettera q-bis), le parole «e il gestore di ELTIF» sono
sostituite dalle seguenti: «, il gestore di ELTIF e il gestore di
FCM».
2. Dopo l'articolo 4-quinquies.1 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
, e' inserito il seguente:
«Art. 4-quinquies.2 (Individuazione delle autorita' nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 relativo ai fondi
comuni monetari (FCM)). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo
le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5,
sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE)
2017/1131. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono
tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse e' competente a
ricevere ai sensi del presente articolo.
2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad autorizzare un
FCM ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE)
2017/1131.
3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a:
a) autorizzare la deroga prevista dall'articolo 17, paragrafo
7, del regolamento (UE) 2017/1131;
b) ricevere il riesame delle metodologie di valutazione della
qualita' creditizia ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera
e), del regolamento (UE) 2017/1131;
c) ricevere le valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 2,
3, 4, 6 e 7 dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2017/1131, ai sensi
del paragrafo 5 del medesimo articolo 29;
d) ricevere i dettagli delle decisioni relative alle procedure
di gestione della liquidita' ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2017/1131;
e) ricevere la relazione dettagliata contenente i risultati
delle prove di stress e il piano d'azione e svolgere il riesame ai
sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento
(UE) 2017/1131;
f) adottare le misure specifiche previste dal regolamento (UE)
2017/1131 nell'articolo 41, paragrafo 2, con riferimento alle
violazioni previste al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f)
del medesimo articolo, con riferimento alla violazione degli articoli
21, 23, 26, 27 e 28, e g), del citato regolamento. Nei casi previsti
dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), con riferimento alla
violazione dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/1131, la revoca
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 e' adottata su
proposta della Consob.
4. La Consob e' l'autorita' competente a:
a) adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti
dagli articoli 4, paragrafo 6, 28, paragrafo 6, e 37, paragrafo 5,
del regolamento (UE) 2017/1131;
b) adottare le misure specifiche previste dal regolamento (UE)
2017/1131 nell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), nei casi
previsti dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), per la violazione
dell'articolo 36 del medesimo regolamento. In presenza di tali
violazioni, la Consob puo' altresi' proporre alla Banca d'Italia, ai
sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), la revoca
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2.
5. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' del
regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob
dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita'
dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto
nonche' dei poteri previsti dall'articolo 39 del citato regolamento
(UE) 2017/1131.».
3. All'articolo 4-undecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «nonche' del» sono inserite le
seguenti: «regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis,
comma 1, lettera a), e del»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 2-ter e
2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».
4. All'articolo 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58
, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1-bis, dopo le parole «da chiunque effettuate» sono
inserite le seguenti: «di violazioni del regolamento prospetto come
definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), o»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Alle segnalazioni di violazioni effettuate con le
procedure di cui al presente articolo si applica l'articolo
4-undecies, comma 3.».


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