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DETERMINA del 10/02/2021
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Xalkori», ai sensidell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.(Determina n. DG/172/2021). (21A01071)

Pubblicato su: G.U. n. 45 del 23/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300
;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze, con cui e' stato emanato il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come
modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111
»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA,
rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio
sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto
individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con
decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e
successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269
, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269
, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determina AIFA n. 751/2018 del 10 maggio 2018, recante
«Regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito di nuove indicazioni
terapeutiche, del medicinale per uso umano «Xalkori», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 118 del 23 maggio 2018;
Vista la decisione della Commissione europea C(2018)415 del 18
gennaio 2018 di approvazione della variazione EMEA/H/C/2489/II/50,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C 70/1
del 23 febbraio 2018;
Vista la decisione della Commissione europea C(2018)7133 del 23
ottobre 2018 di approvazione della variazione EMEA/H/C/2489/II/55,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C
433/2 del 30 novembre 2018;
Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della
societa' Pfizer Europe MA EEIG in data 20 settembre 2019 per una
rinegoziazione del medicinale «Xalkori» (crizotinib) - procedura
EMEA/H/C/2489 - di propria titolarita';
Vista la disponibilita' manifestata dalla Pfizer Europe MA EEIG a
ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale e, conseguentemente,
la proposta negoziale pervenuta dalla stessa relativamente al
medicinale «Xalkori» (crizotinib);
Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica
dell'AIFA nella seduta del 13-15 maggio 2020;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso
nella sua seduta del 16-18 dicembre 2020;
Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di
amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai
fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale XALKORI (crizotinib) e' rinegoziato alle condizioni
qui sotto indicate.
Indicazioni terapeutiche: «Xalkori» in monoterapia e' indicato per:
il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC)
positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio
avanzato;
il trattamento di pazienti adulti pretrattati per carcinoma
polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC)
positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio
avanzato;
il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1
in stadio avanzato.
Confezioni:
«200 mg - capsula rigida» - uso orale - blister (PVC/ALU) - 60
capsule - A.I.C. n. 042549016/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 6.537,40;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 10.789,32;
«200 mg - capsula rigida» - uso orale - flacone (HDPE) - 60
capsule - A.I.C. n. 042549028/E (in base 10)
classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 6.537,40;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 10.789,32;
«250 mg - capsula rigida» - uso orale - blister (PVC/ALU) - 60
capsule - AIC n. 042549030/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 6.537,40;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 10.789,32;
«250 mg - capsula rigida» - uso orale - flacone (HDPE) - 60
capsule - A.I.C. n. 042549042/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 6.537,40;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 10.789,32.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da praticarsi alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da
condizioni negoziali.
Conferma di inserimento tra i farmaci sottoposti a registro di
monitoraggio AIFA.
Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri
utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno
compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che
indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le
condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito
dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it -_che costituiscono parte
integrante della presente determina.
Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio
web-based, onde garantire la disponibilita' del trattamento ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai
criteri di eleggibilita' e appropriatezza prescrittiva riportati
nella documentazione consultabile sul portale istituzionale
dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.
La societa', fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n.
60
, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.
Validita' del contratto: ventiquattro mesi.


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