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DECRETO del 30/12/2020
Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi diiscrizione alle Universita' non statali ai fini della detrazionedall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2020. (Decreto n. 942/2020).(21A01024)

Pubblicato su: G.U. n. 44 del 22/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il
quale il prof. Gaetano Manfredi e' stato nominato Ministro
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917
, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto l'art. 1, comma 954, lettera b), della legge 28 dicembre
2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), che ha sostituito l'art. 15,
comma 1, lettera e) del richiamato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917/1986
, prevedendo la detraibilita' delle spese per
frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita'
statali e non statali, in misura non superiore, per le universita'
non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di
ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi
dovuti alle universita' statali;
Visto, inoltre, il comma 955 dell'art. 1, della citata legge 28
dicembre 2015, n. 208
, che ha stabilito che le predette disposizioni
di cui al comma 954, lettera b), si applicano a partire dall'anno
d'imposta 2015;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 3 che individua i corsi di
istruzione universitaria;
Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 sulla determinazione
delle classi di lauree e lauree magistrale e successive
modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di
determinazione delle classi di lauree magistrali delle Professioni
sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 di
determinazione delle classi di lauree delle Professioni sanitarie;
Visto il decreto di concerto MIUR MEF 9 dicembre 2014, n. 893,
recante «Determinazione del costo standard unitario di formazione per
studente in corso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49
», differenziando per aree disciplinari omogenee;
Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549
e successive modificazioni, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68
ai fini della graduazione
dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di
livello universitario, le universita' statali «...valutano la
condizione economica degli iscritti ...e possono tenere conto dei
differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree
disciplinari»;
Ritenuto, altresi', di avvalersi dell'anagrafe nazionale degli
studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio
2003, n. 170
contiene i principali dati relativi agli iscritti ai
corsi di studio delle Universita' statali e non statali, ivi compresi
gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di
istruzione universitaria;
Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti
alle universita' statali, in attuazione del citato art. 15, comma 1,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
Ritenuto di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree
disciplinari di cui al menzionato decreto di concerto MIUR MEF n.
893/2014 e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la
situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo
degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle
universita' statali, senza tenere conto delle riduzioni della
contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche
degli studenti;
Ravvisata, altresi', la necessita' di rendere comparabili e
uniformi le detrazioni spettanti agli studenti delle universita' non
statali rispetto alle detrazioni spettanti agli studenti delle
Universita' statali aventi sede nella medesima zona geografica;

Decreta:

Art. 1

1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per
la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea
magistrale a ciclo unico delle universita' non statali, detraibile
dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2020, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
, e' individuata, per ciascuna area disciplinare
di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il
quale e' presente il corso di studio, negli importi massimi indicati
nella seguente tabella:

Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a
ciclo unico


=====================================================================
| | | | Zona |
|Area disciplinare |Zona geografica| Zona geografica |geografica Sud|
| corsi istruzione | Nord | Centro | e Isole |
+==================+===============+=================+==============+
| Medica | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
+------------------+---------------+-----------------+--------------+
| Sanitaria | € 2.600 | € 2.200 | € 1.600 |
+------------------+---------------+-----------------+--------------+
| Scientifico - | | | |
| tecnologica | € 3.500 | € 2.400 | € 1.600 |
+------------------+---------------+-----------------+--------------+
| Umanistico - | | | |
| sociale | € 2.800 | € 2.300 | € 1.500 |
+------------------+---------------+-----------------+--------------+

2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di
laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche' le zone
geografiche di riferimento delle regioni.
3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai
corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di
primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui alla
sottostante Tabella:

Tipologia corsi post-laurea


===================================================================
| | | | Zona |
| Spesa massima |Zona geografica| Zona geografica |geografica Sud|
| detraibile | Nord | Centro | e Isole |
+================+===============+=================+==============+
|Per i corsi di | | | |
|dottorato, di | | | |
|specializzazione| | | |
|e master | | | |
|universitari di | | | |
|primo e di | | | |
|secondo livello | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
+----------------+---------------+-----------------+--------------+

4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato l'importo
relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui
all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive
modificazioni.
5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati entro il 31
dicembre di ogni anno con decreto ministeriale pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero.
6. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 dicembre 2020

Il Ministro: Manfredi

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 114


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