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COMUNICATO
Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (21A01154)

Pubblicato su: G.U. n. 43 del 20/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352
, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di
cassazione, in data 19 febbraio 2021, ha raccolto a verbale e dato
atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori
prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75
della Costituzione:
«Volete che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157,
«Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 46 del 25 febbraio
1992, nelle seguenti parti:
Art. 1, «Fauna selvatica», comma 2: integralmente, e comma 7:
limitatamente a «venatorio»;
Art. 2, «Oggetto della tutela», comma 2: limitatamente a «Le
norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai
topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole» e
«all'eradicazione o comunque» e «o eradicazione»;
Art. 4, «Cattura temporanea e inanellamento», comma 3:
limitatamente a «e per la cessione ai fini di richiamo»; comma 4:
integralmente, e comma 5: limitatamente a «abbatte, cattura, o»;
Art. 5, «Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami
vivi»: integralmente;
Art. 6, «Tassidermia», comma 2: limitatamente a «o comunque non
cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie
cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel
calendario venatorio per la caccia della specie in questione» e comma
3: limitatamente a: «o per chi cattura esemplari cacciabili al di
fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio»;
Art. 8, «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»,
limitatamente a: «Venatorio», comma 1: limitatamente a «venatorio»,
«da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale
riconosciuta» e «da un rappresentante del Consiglio internazionale
della caccia»; comma 2: limitatamente a «venatorio»; comma 4:
limitatamente a «venatorio»;
Art. 9, «Funzioni amministrative», comma 1: limitatamente a
«venatoria» e «caccia e di»; comma 2: integralmente;
Art. 10, «Piani faunistici-venatori», in Rubrica limitatamente
a «venatori»; comma 1: limitatamente a «venatorio» e «e la
regolamentazione del prelievo venatorio»; comma 3: limitatamente a
«In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque
vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altri leggi o
disposizioni»; comma 4: integralmente; comma 5: integralmente; comma
6: integralmente; comma 7: limitatamente a «venatori» e «venatorio»;
comma 8: limitatamente a «venatori» e «vietato l'esercizio
dell'attivita' venatoria» e «appartenenti a specie cacciabili» e «le
zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani
anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di
allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo'
essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad
imprenditori agricoli singoli o associati» (punto e) e
«l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli
appostamenti fissi» (punto h); comma 10: limitatamente a «venatoria»;
comma 11: limitatamente a «venatoria»; comma 12: limitatamente a
«venatorio» e «venatorie»; comma 17: integralmente;
Art. 11, «Zona faunistica delle Alpi», comma 2: limitatamente a
«e disciplinare l'attivita' venatoria»;
Art. 12, «Esercizio dell'attivita' venatoria»: integralmente;
Art. 13, «Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria»:
integralmente;
Art. 14, «Gestione programmata della caccia»: integralmente;
Art. 15, «Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione
programmata della caccia»: integralmente;
Art. 16, «Aziende faunistico-venatorie e aziende
agri-turistico-venatorie», in Rubrica «venatorie»; comma 1:
limitatamente a «venatorie» e «In tali aziende la caccia e'
consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i
piani di assestamento e di abbattimento» e «venatorie» (lett. a);
«Venatorie» e «nelle quali sono consentiti l'immissione e
l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di
allevamento» (lett. b); comma 2: limitatamente a «venatorie»; comma
3: limitatamente a «venatorie»; comma 4: integralmente;
Art. 17, «Allevamenti», comma 2 e comma 4: integralmente;
Art. 18, «Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria»,
integralmente;
Art. 19, «Controllo della fauna selvatica», comma 1:
integralmente; comma 2: «anche nelle zone vietate alla caccia», «di
norma» e «Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti
metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali
piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle
amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresi'
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano
i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio
venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali
munite di licenza per l'esercizio venatorio»; comma 3: integralmente;
Art. 21 «Divieti», comma 1, limitatamente a «nei giardini, nei
parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei
terreni adibiti ad attivita' sportive»; «lett. b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), u), ff)»: integralmente;
lettera ee), limitatamente a «ad eccezione dei capi utilizzati come
richiami vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla presente
legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui
detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla
tassidermia»; comma 2, limitatamente a «decorso inutilmente tale
termine» e «a meno di cinquecento metri dalla costa marina del
continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a
delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse»; comma 3,
limitatamente a «interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna,
per una distanza di mille metri dagli stessi»;
Art. 22 «Licenza di porto di fucile per uso di caccia e
abilitazione all'esercizio venatorio», integralmente;
Art. 23 «Tasse di concessione regionale», comma 1,
limitatamente a «per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio
venatorio di cui all'art. 22»; comma 2, limitatamente a «Essa non e'
dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attivita'
venatoria esclusivamente all'estero»; comma 3, integralmente; comma
4, limitatamente a «anche»; comma 5, limitatamente a «Gli
appostamenti fissi» e «venatorie»;
Art. 24, «Fondo presso il Ministero del tesoro», comma 2,
lettera a), limitatamente a «venatorio»; comma 2, lettera b),
limitatamente a «della caccia e»; comma 2 lettera c) integralmente;
comma 4, integralmente;
Art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica
e dall'attivita' venatoria», Rubrica, limitatamente a «e
dall'attivita' venatoria»; comma 1, limitatamente a «e dall'attivita'
venatoria»; comma 2, limitatamente a «e rappresentanti delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente
rappresentative»;
Art. 27, «Vigilanza venatoria», Rubrica, limitatamente a
«venatoria»; comma 1, lettera a), limitatamente a «da caccia di cui
all'art. 13 nonche'», comma 1 lettera b), limitatamente a «venatorie»
e «venatorio»; comma 4, limitatamente a «venatorie», comma 5,
limitatamente a «nell'ambito del territorio in cui esercitano le
funzioni» e «durante l'esercizio delle loro funzioni»; comma 6,
limitatamente a «sull'esercizio venatorio», comma 7, limitatamente a
«venatorie», comma 9, limitatamente a «venatoria»;
Art. 28, «Poteri e compiti degli addetti della vigilanza
venatoria», Rubrica, limitatamente a «venatoria; comma 1,
integralmente; comma 2, limitatamente a «con esclusione del cane e
dei richiami vivi autorizzati»; comma 3, limitatamente a «alla
disciplina dell'attivita' venatoria», comma 6, limitatamente a
«venatori»;
Art. 29, «Agenti dipendenti degli enti locali», comma 1,
limitatamente a «venatoria»;
Art. 30, «Sanzioni penali», comma 1, lettera a), limitatamente
a «per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale,
intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata
dall'art. 18»; comma 1, lettera d), limitatamente a «nei parchi
nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali,
nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attivita' sportive»,
comma 1, lettera f), h), i) integralmente;
Art. 31, «Sanzioni amministrative», comma 1, lettera a),
limitatamente a «in una forma diversa da quella prescelta ai sensi
dell'art. 12, comma 5»; comma 1, lettera b), c), d), e), f), g), h),
i), m), integralmente; comma 3, integralmente; comma 5, limitatamente
a «per la disciplina delle armi e»; comma 5, integralmente;
Art. 32 «Sospensione, revoca e divieto di rilascio di licenza
di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura e sospensione
dell'esercizio», integralmente;
Art. 34 «Associazioni venatorie», integralmente;
Art. 35 «Relazione sullo stato di attuazione della legge»,
comma 1, limitatamente a «venatoria 1994-1995»;
Art. 36 «Disposizioni transitorie», comma 1, limitatamente a
«venatorie» e «ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n.
968
»; comma 2, limitatamente a «venatorie»; comma 3 e 4,
integralmente; comma 5, limitatamente a «secondo modalita' che
consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione
venatoria 1994-1995»;
Art. 37 «Disposizioni finali», comma 2, integralmente; comma 3,
limitatamente a «e delle leggi regionali in materia di caccia», nel
testo risultante dalle successive modifiche e integrazioni?».
Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio legale
dell'avv. Laura Melis in via Giovanni Pascoli n. 206 - 55100 Lucca
(LU) - pec laura.melis@pec.it


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