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ORDINANZA del 12/02/2021
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazioneall'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenzadi patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.740). (21A01015)

Pubblicato su: G.U. n. 40 del 17/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato
fino al 31 gennaio 2021, nonche' l'ulteriore delibera del Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello
stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del 2 febbraio 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Ritenuto necessario consentire la prosecuzione del progressivo
scaglionamento ed accesso contingentato degli utenti presso gli
uffici di Poste italiane S.p.a. mediante l'anticipo dei termini di
pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle
pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi
civili di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n.
190
;
Vista la nota del 627 del 5 febbraio 2021 di Poste italiane S.p.a.;
Ritenuto di dovere ridurre il numero degli spostamenti dei predetti
soggetti presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto
corrente ed ottenere l'IBAN al fine di limitare l'esposizione al
rischio di contagio da COVID-19;
Rilevata l'opportunita' di assicurare, nell'immediato e nelle more
dello svolgimento degli adempimenti idonei a consentire l'apertura di
rapporti di conto corrente, la continuita' del pagamento di tali
prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di novembre 2020 in
favore dei soggetti fragili ai quali e' stato riconosciuto lo stato
di disabilita';
Vista la comunicazione del Ministero del lavoro del 5 febbraio
2021;
Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome con nota del 9 febbraio 2021;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1


Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni
previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza
sociale
1. Allo scopo di consentire a Poste italiane S.p.a. la gestione
dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla
riscossione delle predette prestazioni, in modalita' compatibili con
le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei
titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti
pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita' di
accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1,
comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive
integrazioni e modificazioni:
a. Di competenza del mese di marzo 2021, e' anticipato dal 23
febbraio al 1° marzo 2021;
b. Di competenza del mese di aprile 2021, e' anticipato dal 26
marzo al 1° aprile 2021;
c. Di competenza del mese di maggio 2021, e' anticipato dal 26
aprile al 1° maggio 2021.
2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo
mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il
primo giorno del mese di competenza dello stesso.
3. Poste italiane S.p.a. adotta misure di programmazione
dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla
riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il
rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, anche attraverso la programmazione dell'accesso agli
sportelli dei predetti soggetti nell'arco dei giorni lavorativi
precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.
4. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, si applicanole
vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso
del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di
estinzione del diritto alla prestazione, nonche' le disposizioni che
regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento: Borrelli


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