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DECRETO del 13/11/2020
Modifiche alla disciplina in materia di contratti di sviluppo,accordi di programma e accordi di sviluppo, di cui al decreto 9dicembre 2014, anche al fine dell'accelerazione e semplificazionedelle relative procedure amministrative. (21A00915)

Pubblicato su: G.U. n. 40 del 17/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli
investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il
rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato
art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3,
comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di riforma
della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modifiche ed
integrazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 9-bis del
predetto decreto 9 dicembre 2014, concernenti, rispettivamente gli
accordi di programma finalizzati al finanziamento di iniziative di
rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema
produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono e
gli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art. 1, comma 231,
prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo
strumento agevolativo dei contratti di sviluppo e' autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e
che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo
economico puo' definire, con proprie direttive, gli indirizzi
operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 80, prevede che «per la
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 43 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma
231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di
ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020»;
Vista la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n.
107, con la quale sono state definite le modalita' di utilizzo delle
risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Ritenuto opportuno modificare la disciplina degli accordi di
programma e degli accordi di sviluppo, di cui ai citati articoli 4,
comma 6, e 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, al fine di assicurare
una maggiore efficacia nel perseguimento degli obiettivi sottesi
all'attivazione dei predetti accordi e una piu' efficiente gestione
delle fasi procedimentali propedeutiche alla sottoscrizione degli
accordi medesimi;
Ritenuto, altresi', opportuno introdurre ulteriori modificazioni
volte ad accelerare e semplificare le procedure di valutazione e
gestione dei contratti di sviluppo, al fine di sostenere piu'
efficacemente la realizzazione dei programmi di sviluppo proposti
dalle imprese;

Decreta:

Art. 1


Modifiche al decreto 9 dicembre 2014

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014
e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4:
1) il comma 3-bis e' soppresso;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il
termine di conclusione del programma di sviluppo puo' essere
prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa
beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando
la compatibilita' del termine richiesto con eventuali vincoli
relativi alle risorse finanziarie dedicate.»
3) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da
valutarsi con riferimento all'ubicazione del programma di sviluppo in
aree di crisi o con riferimento alla sussistenza di almeno due dei
requisiti di cui all'art. 9, comma 6. Ai fini della sottoscrizione di
un accordo di programma riguardante la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, nell'ambito della
valutazione dei predetti requisiti deve essere necessariamente
considerata la capacita' del programma di sviluppo di determinare
positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed
allargata regionali e/o nazionali»;
4) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Ai fini
dell'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un accordo
di programma di cui al comma 6, il soggetto proponente deve
presentare un'attestazione delle regioni e/o degli enti pubblici
interessati in ordine alla disponibilita' al cofinanziamento del
programma di sviluppo. Per i programmi di sviluppo che interessano
piu' regioni, e' fatta salva la possibilita' per il Ministero di
procedere alla sottoscrizione di un accordo di programma anche nel
caso di mancata partecipazione di una regione al cofinanziamento
qualora il programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la
competitivita' del Paese.»;
b) all'art. 9:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso in
cui, con riferimento alla domanda di agevolazioni, sia stato
sottoscritto un accordo di programma, di cui all'art. 4, comma 6, o
un accordo di sviluppo, di cui all'art. 9 bis, le condizioni di cui
al precedente comma 2, lettera a) e lettera b), si intendono
verificate. Si intende, altresi', verificata la compatibilita' del
piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale delle
regioni e delle province autonome interessate, nonche', per i
progetti di investimento nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'art. 19 bis, la
compatibilita' con i requisiti ambientali previsti dai programmi di
sviluppo rurale delle Regioni e delle Province autonome interessate e
l'Agenzia non procede all'invio della comunicazione prevista dal
comma 2, lettera c).»;
2) al comma 4, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) la
cantierabilita' dei progetti di investimento sotto il profilo della
valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la
possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine
massimo di dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 8, la
documentazione concernente la materia edilizia di cui al comma
10-bis;»;
3) al comma 8, le parole «comprovante il rilascio delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti
pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti
ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata gia' acquisita
nonche' della documentazione» sono soppresse;
4) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Entro la data
di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, anche a
titolo di anticipazione e, comunque, entro e non oltre dodici mesi
dalla determinazione di cui al comma 8, i soggetti beneficiari devono
esibire la documentazione concernente la materia edilizia,
comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e
nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla
realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. Laddove sia
riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi
particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli
interventi stessi su piu' lotti consequenziali, le imprese proponenti
possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione
sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti,
indicando l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle
autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con
quelli di realizzazione del programma. Qualora allo scadere dei
dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 8 il soggetto
beneficiario non abbia prodotto la documentazione concernente la
materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate. L'Agenzia
accerta la persistenza del nesso funzionale tra i progetti residui e
la validita' tecnico economica del programma di sviluppo; qualora
tale valutazione dia esito negativo, l'Agenzia provvede a comunicare
la revoca delle agevolazioni alle rimanenti imprese beneficiarie e a
recuperare le agevolazioni eventualmente erogate.»;
c) all'art. 9-bis:
1) al comma 2, le parole «sussistenza di almeno uno» sono
sostituite dalle parole «sussistenza di almeno due» e dopo le parole
«Industria 4.0» sono aggiunte le seguenti parole: «, programma di
sviluppo di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di
sviluppo per la tutela ambientale di cui al Titolo IV ovvero
programma di sviluppo concernente la trasformazione tecnologica dei
prodotti o dei processi produttivi finalizzata all'aumento della
sostenibilita' ambientale. La sottoscrizione di un accordo di
sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e', altresi', subordinata alla verifica della
capacita' del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o
sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o
nazionali.»;
d) all'art. 11, comma 4, le parole «30 per cento» sono sostituite
dalle parole «40 per cento»;
e) all'art. 19, comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) non
trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i
termini di cui all'art. 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche
dell'Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con
esito negativo;»;
2) alla lettera e), le parole «dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «diciotto mesi»;
f) all'art. 26, comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) non
trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i
termini di cui all'art. 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche
dell'Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con
esito negativo;»;
2) alla lettera e), le parole «dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «diciotto mesi»;
g) all'art. 33, comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) non
trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i
termini di cui all'art. 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche
dell'Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con
esito negativo;»;
2) alla lettera e), le parole «dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al
comma 1 non espressamente modificato.


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