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DECRETO del 11/01/2021
Finanziamento degli interventi di edilizia scolastica rientranti neipiani delle Regioni Abruzzo e Calabria nell'ambito dello stanziamentodi euro 510.000.000,00, nonche' rettifica del piano della RegioneMarche autorizzato con decreto n. 175 del 10 marzo 2020. (Decreto n.14/2021). (21A00913)

Pubblicato su: G.U. n. 40 del 17/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»;
Visto l'art. 10 del suddetto decreto-legge, in base al quale al
fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti
universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione
di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre
scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle
palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le
regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui
trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo
del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa
e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del sopra citato
art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di
attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la
definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, concernente «Norme per
l'edilizia scolastica», e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti
norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia
scolastica;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2004), e in particolare l'art. 4, comma 177-bis,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n.
296
;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti» e in particolare l'art. 1, comma
160;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare, la tabella E con la quale e'
stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'allegato
relativo agli stati di previsione;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e in
particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede
l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza
unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e
termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani
triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia
scolastica nonche' i relativi finanziamenti;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'art. 20-bis, comma
2;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare
l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto l'articolo 2 del suddetto decreto-legge, ai sensi del quale
le attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia
scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero
dell'istruzione;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in
particolare l'art. 7-ter;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in
particolare, l'art. 41;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante
«Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare,
l'art. 3, comma 9;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
novembre 2018, con il quale sono state ripartite in favore del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le
risorse di cui all'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del
2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166
, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che
individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in
materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari
ad euro 170.000.000,00 annui, tra le regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto
alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia
scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune
regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il quale sono stati
stabiliti i termini per l'invio e per l'approvazione dei piani
annuali 2019 da parte delle singole regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e' proceduto
all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con
riferimento all'annualita' 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n.
175, con il quale si e' proceduto alla ripartizione della somma di
euro 510.000.000,00 tra le regioni e all'individuazione degli
interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito dei singoli piani
regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 9 giugno 2020, n. 28,
con il quale si e' proceduto ad autorizzare due interventi in due
enti locali appartenenti, rispettivamente, alla Regione Toscana e
alla Regione Veneto, nonche' gli interventi rientranti nel piano
della Regione Puglia;
Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281;
Dato atto che con nota del 17 dicembre 2019, prot. n. 36713, e'
stata comunicata alle regioni la disponibilita', nel bilancio del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un
importo complessivo pari a euro 510.000.000,00 da destinare al
finanziamento di degli interventi rientranti nella programmazione
2018-2020, i cui piani dovevano essere inviati entro il 31 gennaio
2019;
Considerato che con il decreto del Ministro dell'istruzione 10
marzo 2020, n. 175 e' stata ripartita tra le regioni la somma di euro
510.000.000,00 sulla base dei criteri definiti nell'intesa raggiunta
in sede di Conferenza unificata in data 6 settembre 2018 e sono stati
autorizzati gli interventi inclusi nei piani regionali pervenuti e
positivamente verificati dalla competente Direzione generale del
Ministero;
Considerato che nell'ambito dei decreti sopracitati non sono stati
inclusi gli interventi delle Regioni Abruzzo e Calabria, per i quali
si era reso necessario un supplemento di istruttoria;
Considerato che la Regione Marche ha richiesto una modifica del
piano approvato con decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo
2020, n, 175, a causa della rinuncia pervenuta da parte di un ente
locale;
Dato atto che le Regioni Abruzzo e Calabria hanno prodotto i
necessari chiarimenti e hanno trasmesso i propri piani, individuando
gli interventi di edilizia scolastica da ammettere a finanziamento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 41 del citato decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, gli interventi individuati dalle sopracitate
regioni sono identificati da Codice unico di progetto attivo;
Ritenuto quindi, necessario procedere al finanziamento degli
interventi di edilizia scolastica individuati dalle Regioni Abruzzo e
Calabria, nell'ambito dello stanziamento complessivo assegnato con
decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175 e non
inclusi nel medesimo decreto autorizzativo, sia alla modifica del
piano della Regione Marche ammesso a finanziamento con decreto del
Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175;

Decreta:

Art. 1


Assegnazione risorse

1. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito
sulla base dei piani di edilizia scolastica presentati dalle Regioni
Abruzzo e Calabria, di cui all'allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto, e' pari a euro
44.321.350,45.
2. La somma residua pari a euro 3.980.013,01 rispetto allo
stanziamento complessivo di euro 510.000.000,00 e le economie
accertate a seguito di rendicontazione e monitoraggio degli
interventi, derivanti da revoche o risultanti dal quadro economico
post gara o a seguito della conclusione dei lavori, restano nella
disponibilita' delle regioni di riferimento per essere assegnate con
successivo decreto del Ministro dell'istruzione a ulteriori
interventi presenti nella programmazione triennale nazionale in
materia di edilizia scolastica.
3. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8106 - piano
gestionale 2 - dall'anno 2020 all'anno 2024, cosi' come rimodulate a
seguito della richiesta di cui alla nota della Direzione generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del
27 dicembre 2019, prot. n. 37212.
4. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, unitamente a quelle
autorizzate con il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo
2020, n. 175 e con il decreto del Ministro dell'istruzione 9 giugno
2020, n. 28, sono comunque subordinate all'autorizzazione di cui
all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


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