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DECRETO del 22/12/2020
Riconoscimento dell'idoneita' al centro «Agrea s.r.l.», in SanGiovanni Lupatoto, ad effettuare prove ufficiali di campo,finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodottifitosanitari e alla determinazione dell'entita' dei residui diprodotti fitosanitari. (21A00792)

Pubblicato su: G.U. n. 38 del 15/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in
attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo
n. 194/1995
;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale
dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla
registrazione dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59
;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019
- registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con
il quale al dott. Giuseppe Blasi e' stato conferito l'incarico di
Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 del
8 febbraio 2019;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132;
Vista l'istanza presentata in data 20 ottobre 2019 dal Centro
«AGREA S.r.l.» con sede legale in Via G. Garibaldi, 5 - int. 16 -
37057 San Giovanni Lupatoto (VR);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53
del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179
, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21
aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti
dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020,
n. 1141;
Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono
fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa, in assenza del Direttore generale dello
sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo
direttore;
Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i
requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 20
ottobre 2019, a fronte di apposita documentazione presentata;
Considerato l'esito favorevole della verifica di conformita' ad
effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla
produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata
in data 17 settembre 2020 presso il centro «AGREA S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Centro «AGREA S.r.l.» con sede legale in via G. Garibaldi, 5
- int. 16 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) e' riconosciuto idoneo a
proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni:
efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995
);
osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili
(di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n.
194/1995
).
prove di campo riguardanti l'efficacia e gli effetti collaterali
nei confronti degli organismi utili dei biostimolanti, degli
attivatori, nonche' i trattamenti in post-raccolta e conservazione;
individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei
metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n.
194/1995
);
prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui
(allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato
II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
studi ecotossicologici relativi agli effetti sugli artropodi (di
cui all'allegato II, parte A, cosi' come codificato dal decreto
ministeriale 15 aprile 1996, punto 8.3);
studi ecotossicologici (di cui all'allegato II, parte B, punti
8.5-8.10);
determina dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per
l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del
decreto legislativo n. 194/1995);
valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995
);
individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta
o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto
legislativo n. 194/1995
);
studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati
sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto
legislativo n. 194/1995
);
prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (di
cui all'allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato
III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi
non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7
del decreto legislativo n. 194/1995).
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo
di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione
dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti
settori di attivita':
aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi;
vertebrati dannosi;
fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti.
.


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