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DELIBERA del 29/12/2020
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre2005, n. 266, per l'anno 2021. (Delibera n. 1121/2020). (21A00744)

Pubblicato su: G.U. n. 37 del 13/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
che dispone la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le
funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa
normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N. AC.);
Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale
dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il
Presidente dell'A.N. AC. provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza,
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio
dello Stato;
Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N. AC.
ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge n. 90/2014 e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 2016;
Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.
AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266
ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare
delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di
riscossione, ...»;
Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010-2012 ai
sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e,
in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in 10
annualita' costanti a partire dal 2015;
Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale
dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni
amministrative di cui al comma 5 lettera b), restano nella
disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»;
Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in
base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo
arbitrale, va versato direttamente all'A.N. AC., a cura degli arbitri
e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore
della controversia arbitrale;
Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017, n. 96, cosi'
come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della
legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata
dall'A.N. AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017
e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore
dell'A.N. AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori
economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli
eventi sismici del 2016 e 2017;
Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N. AC. il 21 novembre
2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal
contributo di cui alla delibera n. 359/2017;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento
recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero,
ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
»;
Visto il comunicato del Presidente dell'A.N. AC. del 16 ottobre
2019 con il quale vengono rese note le nuove indicazioni relative
all'obbligo di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e di
pagamento del contributo in favore dell'A.N. AC. per le fattispecie
escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n.
50/2016
;
Visto il comunicato del Presidente dell'A.N. AC. del 18 dicembre
2019 con il quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di
acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del
contributo in favore dell'Autorita' per i regimi particolari di
appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del Codice dei contratti
pubblici;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che
a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese
le autorita' indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia
di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A
della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che
recano vincoli in materia di spese di personale;
Visto l'art. 1, commi 591, 610 e 611, della legge n. 160/2019,
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 1, lettera c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), di
recente rettificato dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120
) il quale ha sospeso l'operativita' dell'Albo nazionale
dei componenti delle commissioni giudicatrici fino al 31 dicembre
2021;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la
legge 11 settembre 2020, n. 120, «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale» che introduce modifiche,
anche di natura transitoria, alle procedure di affidamento e di gara
tese a imporre una riduzione forzata dei tempi di esecuzione degli
interventi per la realizzazione di opere pubbliche e, piu' in
generale, per il processo di procurement pubblico;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale all'art. 65
ha previsto l'esonero dal versamento della contribuzione dovuta dalle
stazioni appaltanti e dagli operatori economici, ai sensi del citato
l'art. 1, comma 65 e comma 67, della legge n. 266/2005, per tutte le
procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma
e fino al 31 dicembre 2020;
Visto il disegno di legge A.C. 2790-bis «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023» e, in particolare, lo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta
(cap. 2116) che all'A.N. AC. venga assegnata la somma di euro
4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2021, i costi di
funzionamento dell'A.N. AC., per la parte non finanziata dal bilancio
dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto
comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore
complessivo del mercato stesso cosi' come previsto, dall'art. 1,
comma 67, della legge n. 266/2005;
Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 dispone
che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le
modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento
e che, decorso tale termine senza che siano state formulate
osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

Delibera:

Art. 1


Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N. AC.,
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o),
del decreto legislativo n. 50/2016;
b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
p), del decreto legislativo n. 50/2016 che intendano partecipare a
procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla
lettera sub a);
c) le societa' organismo di attestazione di cui all'art. 84 del
decreto legislativo n. 50/2016.
2. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni
appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli
eventi sismici del 2016 e 2017 cosi' come individuate con le delibere
dell'A.N. AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre
2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2
novembre 2017, n. 192.
3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di
cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovra' inviare,
esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it
- entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della
procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente
sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il
modello reso disponibile sul sito dell'A.N.AC. I soggetti
attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera
di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero
dal contributo per gli operatori economici partecipanti.


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