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DECRETO del 31/12/2020
Adozione della stima della capacita' fiscale per singolo comune delleregioni a statuto ordinario. (21A00596)

Pubblicato su: G.U. n. 36 del 12/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione»;
Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo
il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni volte a
disciplinare l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo
per i territori con minore capacita' fiscale per abitante;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009, che prevede,
alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della
perequazione della capacita' fiscale per le funzioni diverse da
quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione;
Visto l'art. 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n. 42
del 2009, recante i principi e criteri direttivi concernenti il
finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta'
metropolitane, il quale prevede che le spese per le funzioni di
comuni, province e citta' metropolitane relative alle funzioni
diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo
perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge n. 42 del 2009 il quale
prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entita' e del riparto dei
fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle
entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri
valutati ad aliquota standard;
Visto l'art. 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009,
che, nel dettare i principi e i criteri direttivi concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali,
stabilisce che, per le spese relative all'esercizio delle funzioni
diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e
quello per le province e le citta' metropolitane sono diretti a
ridurre le differenze tra le capacita' fiscali;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 42
del 2009, che prevede, con riguardo al coordinamento e alla
disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia garantita
la trasparenza delle diverse capacita' fiscali e delle risorse
complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da
salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle
capacita' fiscali e la sua eventuale modifica a seguito
dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
Visto l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre
2012, n. 228
, che ha istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il
quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208
, di concerto con il Ministro dell'interno,
previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di
riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma 449;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016
in base al quale il fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per
euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui
alla lettera b) dello stesso comma 449 non distribuita e della quota
dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla
regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per
cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni
standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di
riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata
del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore
del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016
il quale stabilisce che, ai fini della determinazione della predetta
differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone
la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti,
anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai
fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e'
recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
relativo al riparto del Fondo di solidarieta' comunale;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016
laddove stabilisce che l'ammontare complessivo della capacita'
fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e'
determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo
della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere
dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento
annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece,
distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari
all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di
solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della
quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo
periodo;
Considerato che sono assunti a riferimento i fabbisogni standard
approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 30
settembre 2020;
Visto l'art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che le metodologie e le
elaborazioni relative alla determinazione delle capacita' fiscali dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane sono definite dal
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per
l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono
approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento;
Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge
n. 133 del 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da
parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono
adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla
procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo
comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma
380-quater, della legge n. 228 del 2012;
Visto il medesimo art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del
predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale lo schema di
decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, per l'intesa;
Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge
n. 133 del 2014, secondo cui, qualora ricorra la condizione di cui al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 -
vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non e'
raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine
del giorno - il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai
sensi del quarto periodo dello stesso comma 5-quater il quale
stabilisce che lo schema di decreto con la nota metodologica e la
stima e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa,
ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia espresso,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di
cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione, il decreto puo' comunque essere
adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le
ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri;
Visto il medesimo art. 43, comma 5-quater, terzo periodo, del
decreto-legge n. 133 del 2014 in base al quale nel caso di adozione
delle sole capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare
eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del
tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo
schema di decreto e' inviato alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali per l'intesa. Qualora ricorra la condizione di cui
al citato comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del
1997 - vale a dire quando l'intesa e' espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno - il decreto medesimo e' comunque adottato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
marzo 2015 recante l'«Adozione della nota metodologica relativa alla
procedura di calcolo e della stima delle capacita' fiscali per
singolo comune delle regioni a statuto ordinario» pubblicato nel
supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 68 del 23 marzo 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13
maggio 2016 concernente l'«Integrazione al decreto 11 marzo 2015 e
alla nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e
aggiornamento della stima delle capacita' fiscali per singolo comune
delle regioni a statuto ordinario» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 119 del 23 maggio 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2
novembre 2016 concernente l'«Adozione della stima delle capacita'
fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario,
rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del
tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 15
novembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16
novembre 2017 concernente l'adozione della nota metodologica relativa
alla procedura di calcolo e alla stima delle capacita' fiscali 2018
per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 56 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 280 del 30 novembre 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
ottobre 2018 recante l'adozione della stima della capacita' fiscale
2019 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 16 novembre
2018, n. 267;
Ritenuto di dover procedere all'adozione delle sole capacita'
fiscali, rideterminate al fine di considerare i mutamenti normativi
intervenuti e la variabilita' dei dati assunti a riferimento ai sensi
del citato terzo periodo del comma 5-quater, dell'art. 43 del
decreto-legge n. 133 del 2014, il quale non prevede la trasmissione
dello schema di decreto alle Camere dopo la conclusione dell'intesa;
Approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in
data 13 ottobre 2020 le metodologie e le elaborazioni relative alla
determinazione delle capacita' fiscali dei comuni;
Sancita l'intesa in Conferenza Stato-citta' e autonomie locali ai
sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del
2014, nella seduta del 12 novembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Adozione della stima delle capacita' fiscali 2021 rideterminata
tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti e della
variabilita' dei dati assunti a riferimento

1. Con il presente decreto viene adottata la stima delle capacita'
fiscali per singolo comune rideterminata al fine di considerare i
mutamenti normativi intervenuti e la variabilita' dei dati assunti a
riferimento delle singole componenti delle capacita' fiscali stesse.
2. Nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto,
e' indicata la stima della capacita' fiscale per singolo comune delle
regioni a statuto ordinario e nell'Allegato B, che fa parte
integrante del presente decreto, e' contenuta la relativa nota
tecnica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2020

Il Ministro: Gualtieri


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