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ORDINANZA del 23/12/2020
Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale perl'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale daadibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipoamministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze dellepopolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 neiterritori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanzan. 112). (21A00659)

Pubblicato su: G.U. n. 36 del 12/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016
in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che
il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle
medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229
;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229
, dopo il comma 4-quater e' inserito il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il
quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Considerato che:
l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede
che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse
fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale,
destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione
di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di Regioni e
comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale; la lettera
b), del comma 3, del citato art. 50, dispone che le
duecentoventicinque unita' di personale sono individuate, tra
l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia
S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attivita'
tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;
in attuazione della lettera b), del comma 3, del citato art. 50
del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre
2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia
S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento
di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo
amministrativo-contabile finalizzate alle attivita' di ricostruzione,
e in data 6 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione;
con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 e' stato approvato
lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6
dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 e' stato sottoscritto il
relativo ;
con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 e' stata rinnovata
la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed
in data 31 gennaio 2019 e' stata sottoscritta la relativa convenzione
con scadenza al 31 dicembre 2020; in data 7 marzo 2019 e' stato
sottoscritto tra le parti un Atto integrativo al citato Atto di
rinnovo della «Convenzione»;
l'art. 5, paragrafo 2, della richiamata Convenzione sottoscritta
con Invitalia S.p.a. in data 31 gennaio 2019, ha specificatamente
stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della
Convenzione e' concordata tra le parti e formalizzata mediante
sottoscrizione di atto integrativo alla Convenzione medesima;
Considerato inoltre che:
il richiamato art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del
2016, dispone, alla lettera c), che le duecentoventicinque unita' di
personale di cui la Struttura commissariale puo' avvalersi sono
individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione
stipulata con Fintecna S.p.a. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita'
tecnico-ingegneristiche;
in attuazione della lettera c), del comma 3, del citato art. 50
del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre
2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna
S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento
di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a
fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 e' stata
stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018,
modificata con l' di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 2018;
l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato
la Convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per ulteriori
due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;
Visti altresi':
il comma 2-bis, dell'art. 57, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126
, che ha disposto che: «...per i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici
speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel
cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'art.
50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229
, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga,
limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in
deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81
»;
il comma 9-quater, dell'art. 50, del decreto-legge n. 189 del
2016, introdotto dall'art. 57, comma 3-quinquies, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126
, il quale prevede che «Al fine di accelerare il
processo di ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 2,
destinare ulteriori unita' di personale per gli Uffici speciali per
la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale,
mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b)
e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, gia' finalizzate a
spese di personale e non utilizzate»;
l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, che ha stabilito che, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di
consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del
decreto-legge e' prorogato fino al 31 dicembre 2021, ivi incluse le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge
stesso, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020;
Ritenuto, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed
estendere la Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 6
dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31
dicembre 2021, secondo lo schema allegato quale parte integrante
della presente ordinanza sotto la lettera A;
Ritenuto, altresi', per le ragioni sopra riportate, di dover
integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Fintecna
S.p.a. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni,
fino al 31 dicembre 2021, secondo lo schema allegato quale parte
integrante della presente ordinanza sotto la lettera B;
Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalle suddette
convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione
di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano
copertura finanziaria sul fondo di cui all'art. 4, comma 3,
decreto-legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui all'art. 50,
comma 8, del medesimo decreto-legge e sulle risorse di cui all'art.
57, comma 3-quinquies, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020 e
che la liquidazione dell'IVA sara' effettuata secondo le modalita'
indicate dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre
2014, n. 190
(split payment);
Ritenuta altresi' l'opportunita' di disciplinare per l'anno 2021 le
modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie relative all'art.
3 e all'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli Uffici
speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, per gli enti locali ed per gli Enti Parco nazionali
interessati, facendo riferimento alla medesima misura prevista per
l'anno 2020;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 22 dicembre
2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata
della convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

1. E' approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della
durata della convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, e
successivamente integrata, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia,
allegato alla presente ordinanza sotto la lettera A, della quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per l'individuazione del
personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate
a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria.
2. La convenzione e' integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2021
conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge
145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, e sara' efficace e produttiva di effetti
secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 33 del
decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre
2000, n. 340.
3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione,
stimati nella misura di euro 10.729.053,78 esclusa IVA, come
specificato nell'Allegato A-quater «Nuovo quadro economico» si
provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma
3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.


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