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ORDINANZA del 23/12/2020
Norme di completamento ed integrazione della disciplina sullaricostruzione privata. (Ordinanza n. 111). (21A00658)

Pubblicato su: G.U. n. 36 del 12/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016
in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che
il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229
;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229
, dopo il comma 4-quater e' inserito il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Visto l'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il
quale la gestione straordinaria e' prorogata al 31 dicembre 2021;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il
quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Vista l'ordinanza del 17 settembre 2020, n. 106, con la quale e'
stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in
particolare l'art. 4;
Ritenuta la necessita' di:
integrare e completare la disciplina degli interventi di
ricostruzione di compendi immobiliari, mediante la previsione di piu'
appropriate e specifiche modalita' di calcolo del contributo;
prevedere il riordino e la razionalizzazione delle vigenti
disposizioni in materia di riparazione, ripristino, recupero,
restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale
appartenenti a soggetti privati, anche al fine diprevedere un
contributo ulteriore per la riparazione e il restauro di immobili
sottoposti alle norme di tutela del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
ancorche' non ancora sottoposti a verifica positiva dell'interesse
culturale, allo scopo di assicurare una maggiore rispondenza
dell'importo del contributo alle effettive esigenze di completamento
degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di tali
immobili, ivi inclusi gli interventi di restauro, tenendo conto delle
peculiarita' tecniche, architettoniche e costruttive di tali
immobili;
completare la normativa afferente le procedure di ricostruzione
degli interventi unitari;
individuare correttivi all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 al
fine di superare criticita' di ordine interpretativo;
fornire una sistematizzazione delle norme sui condomini;
inserire norme di coordinamento tra le procedure inerenti al
contributo di ricostruzione e ripristino del patrimonio edilizio
privato danneggiato e quelle previste dalla normativa vigente
inerenti agli istituti disciplinati dall'art. 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77
(cosiddetti «Sisma-bonus» ed «Eco-bonus»);
definire le procedure amministrative necessarie ad accelerare gli
interventi connessi agli edifici danneggiati che costituiscono
pericolo per la pubblica incolumita' o la salubrita' e l'igiene
pubblica ovvero impediscano o siano di ostacolo alla ricostruzione
privata;
fornire chiarimenti in ordine alla normativa vigente in ordine
alle cosiddette tolleranze costruttive;
fornire chiarimenti in ordine alla definizione degli interventi
di immediata esecuzione, anche ai fini della disciplina della
decadenza del contributo di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189
del 2016, precisando altresi' gli interventi di riparazione di danni
lievi che, in considerazione di impedimenti di natura giuridica,
tecnica o materiale, non possono essere considerati di immediata
esecuzione, individuando, conseguentemente, i rispettivi termini di
decadenza per la presentazione delle domande di contributo per la
riparazione;
prevedere la proroga della convenzione in essere con Invitalia
S.p.a. per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi;
introdurre una procedura di monitoraggio obbligatoria per gli
interventi di ricostruzione privata;
adeguare la scadenza per la presentazione delle domande di
contributo relative ad edifici con danni gravi ai termini individuati
dal decreto-legge n. 189 del 2016 per la conclusione dello stato di
emergenza;
procedere ad abrogare ovvero a modificare le disposizioni delle
vigenti ordinanze che risultano non piu' compatibili con gli
obiettivi di semplificazione, nonche' introdurre disposizioni che
favoriscano la ripresa economica all'interno dei comuni del cratere;
adeguare i parametri per accedere al regime semplificato previsto
dall'ordinanza 100;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 22 dicembre
2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Disciplina del calcolo del contributo per gli interventi
di ricostruzione di compendi immobiliari

1. Il comune, qualora riconosca l'interesse pubblico
dell'intervento, puo' autorizzare, di norma con permesso di costruire
convenzionato, la ricostruzione degli edifici, costituenti un intero
compendio immobiliare, in modo differente rispetto a quelli distrutti
e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma,
volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unita' strutturali e
immobiliari, nonche' di modifica del disegno dei lotti e della
viabilita'.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'importo del contributo concedibile
per la realizzazione dell'intervento e' il minore tra il costo
dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a
sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto, entrambi
come meglio definiti nel comma 4.
3. L'intervento di cui al comma 1 costituisce intervento di
ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 3, lettera f), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (di seguito denominato «testo unico
dell'edilizia»), ed e' autorizzato dal comune attraverso il permesso
di costruire convenzionato, anche in deroga agli strumenti
urbanistici, rilasciato ai sensi degli articoli 28-bis e 14, comma 1,
del medesimo testo unico dell'edilizia.
4. Ai fini della presente ordinanza, si intende per:
a) «compendio immobiliare», un insieme di piu' edifici, non
necessariamente interconnessi ma contigui dal punto di vista
geografico e funzionale, all'interno di un tessuto
urbanistico-edilizio compreso in un unico perimetro, quale una
porzione di abitato costituita da uno o piu' isolati o un intero
nucleo urbano, per i quali si renda necessario un intervento
unitario, anche con eventuale modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale;
b) «costo convenzionale potenziale», il costo convenzionale
calcolato sullo stato di fatto degli edifici alla data del sisma, con
le modalita' previste delle vigenti ordinanze, comprensivo di
incrementi e maggiorazioni, ove applicabili;
c) «costo riparametrato al metro quadro», il rapporto tra il
costo convenzionale potenziale e la superficie netta dell'intero
complesso edilizio alla data del sisma;
d) «costo convenzionale di progetto», il prodotto tra il costo
riparametrato al metro quadro e l'intera superficie netta risultante
dalla stato di progetto del compendio immobiliare.
5. Nel costo degli interventi di cui al comma 1 sono considerati
ammissibili quelli di urbanizzazione primaria indispensabili alla
fruizione degli edifici, eseguiti sull'area di sedime di proprieta'
del soggetto beneficiario, nonche' ogni altra spesa, per interventi
all'interno della medesima area, indispensabile a garantire
l'allaccio delle utenze relative ai servizi ambientali, energetici,
telematici e di telefonia, fino al collegamento con le derivazioni
pubbliche.
6. In presenza di piu' soggetti beneficiari, si applicano le
disposizioni in tema di consorzio obbligatorio di cui all'art. 11 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato
«decreto-legge n. 189 del 2016». In tale ipotesi i costi ammissibili
a contributo eccedenti il contributo concedibile, come calcolato in
base alle disposizioni del presente articolo, sono attribuiti ai
singoli soggetti legittimati in ragione delle superfici delle unita'
immobiliari relative allo stato di fatto anteriore al sisma, ovvero
allo stato di progetto qualora inferiori.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' agli
interventi di ricostruzione di compendi immobiliari adibiti ad
attivita' produttive in esercizio al momento del sisma, eseguiti in
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti.


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