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DECRETO del 26/01/2021
Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazionestatutaria al DNV GL AS per le navi registrate in Italia, comeprevisto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo edel Consiglio del 29 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navie che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva2009/16/CE. (21A00694)

Pubblicato su: G.U. n. 36 del 12/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive
modificazioni, recante codice della navigazione e relativo
regolamento di esecuzione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1999, recante ampliamento
delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelle per rendere innocuo l'amianto, previsti
dall'art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257,
recante norme relative alla cessazione dell'impiego amianto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunita' del
codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il
regolamento (CE) n. 3051/1995 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi;
Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a
«Minimum standards for recognized organizations acting on behalf of
the administration»;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante
attuazione della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa
alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante
attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli
obblighi dello Stato di bandiera;
Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
sulle visite e certificazioni «2012 Guidelines for the survey and
certification of ships under Hong Kong convention» adottate con la
risoluzione MEPC.222(64) del 5 ottobre 2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e
che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva
2009/16/CE;
Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
sulla compilazione dell'inventario dei materiali pericolosi «2015
Guidelines for the development of the inventory of hazardous
materials » adottate con la risoluzione MEPC.269 (68) del 15 maggio
2015;
Vista la decisione di esecuzione (EU) 2016/2321 del 19 dicembre
2016 concernente il formato del certificato di idoneita' al
riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle
navi;
Vista la decisione di esecuzione (EU) 2016/2322 del 19 dicembre
2016 concernente il formato della dichiarazione di completamento del
riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle
navi;
Vista la decisione di esecuzione (EU) 2016/2325 del 19 dicembre
2016 concernente il formato del certificato relativo all'inventario
dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n.
1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
riciclaggio delle navi;
Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 2017 recante la
disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle
navi;
Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 2019 recante la disciplina
relativa al «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la
vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche'
per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'art. 3
del decreto interministeriale 12 ottobre 2017»;
Considerato che il DNV GL AS e' Organismo riconosciuto autorizzato
ed affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal
decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della
direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni
per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di
esecuzione 2014/111/UE;
Considerato quindi che il DNV GL AS e' stato ritenuto in possesso
dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo
svolgimento dei compiti autorizzati dall'Accordo allegato al presente
decreto;
Considerato che il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto, quale amministrazione, deve assicurare, nell'ambito delle
proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti
dagli accordi internazionali, comunitari e nazionali in materia di
riciclaggio dei materiali pericolosi a bordo delle navi;
Ritenuto necessario da parte dell'amministrazione definire e
delegare agli organismi autorizzati e affidati le attivita' previste
nell'ambito di applicazione del regolamento stesso, al fine di
consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate
nonche' esplicitare le attivita' che devono essere poste in essere
durante l'intero ciclo di vita della nave, fino all'avvio della
stessa al riciclaggio;
Vista l'istanza del DNV GL AS pervenuta con nota assunta a prot. n.
123314 in data 2 novembre 2020 e sue successive integrazioni
pervenute via mail in data 7 dicembre 2020, 16 dicembre 2020 e 23
dicembre 2020, con tutta la documentazione allegata tesa ad ottenere
l'autorizzazione ad operare come Organismo riconosciuto-autorizzato
ai sensi di quanto disposto dal decreto dirigenziale n. 450/2019 in
data 27 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1

Il DNV GL AS e' autorizzato ad espletare tutte le attivita' di cui
al regolamento n. 1257/2013 ed al decreto dirigenziale n. 450/2019
del 27 maggio 2019, compreso l'insieme dei controlli, esami ed
accertamenti tecnici e documentali propedeutici al rilascio, per
conto dell' amministrazione, dei certificati delle navi registrate in
Italia rientranti nel campo di applicazione del regolamento.


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