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DECRETO del 18/12/2020
Modalita' di attuazione della misura di sostegno alle piccole impreseoperanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori.(21A00589)

Pubblicato su: G.U. n. 32 del 08/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77
e, in particolare, l'art. 38-bis, comma 1, che, al fine di
sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con
particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella
creazione, nonche' allo scopo di promuovere i giovani talenti del
settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano
prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo,
prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella
misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite
di cinque milioni di euro per l'anno 2020;
Visto il comma 2 del sopracitato art. 38-bis del decreto-legge n.
34 del 2020, che prevede che «Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sono stabilite le modalita' di attuazione della misura di
sostegno e in particolare le modalita' di presentazione delle domande
di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione delle
stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione dei
contributi, le modalita' di verifica, di controllo e di
rendicontazione delle spese nonche' le cause di decadenza e di revoca
dei medesimi contributi»;
Visto il comma 3 del piu' volte citato art. 38-bis del
decreto-legge n. 34 del 2020, che dispone che «L'efficacia delle
misure previste dal presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e
integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare,
l'allegato I, che riporta la definizione di micro, piccole e medie
imprese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59
»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57
, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive
modificazioni e integrazioni, recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del sopracitato
regolamento n. 115 del 2017, che prevede che, al fine di identificare
ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, il soggetto concedente e' tenuto alla registrazione
dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso
attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del
Registro medesimo;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123
, recante «Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e
successive modificazioni e integrazioni;
c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e
integrazioni;
d) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive
modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
e) «sede operativa»: la sede dove viene effettivamente svolta
l'attivita' imprenditoriale, coincidente o meno con la sede legale
dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese, dotata di
autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale,
eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente
separati ma funzionalmente collegati.


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