DECRETO del 18/12/2020 Modalita' di attuazione della misura di sostegno alle piccole impreseoperanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori.(21A00589)
Pubblicato su: G.U. n. 32 del 08/02/2021 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 38-bis, comma 1, che, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonche' allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di cinque milioni di euro per l'anno 2020; Visto il comma 2 del sopracitato art. 38-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' di attuazione della misura di sostegno e in particolare le modalita' di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione dei contributi, le modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonche' le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi»; Visto il comma 3 del piu' volte citato art. 38-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, che dispone che «L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'allegato I, che riporta la definizione di micro, piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del sopracitato regolamento n. 115 del 2017, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni; d) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e) «sede operativa»: la sede dove viene effettivamente svolta l'attivita' imprenditoriale, coincidente o meno con la sede legale dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. 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