Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DECRETO del 18/12/2020
Modalita' per la concessione delle agevolazioni a valere sullerisorse del Fondo per l'intrattenimento digitale. (21A00588)

Pubblicato su: G.U. n. 32 del 08/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77
, e, in particolare, l'art. 38, comma 12, che, al fine di
sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a
livello nazionale, istituisce presso il Ministero dello sviluppo
economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First
Playable Fund» (di seguito, il Fondo), con dotazione iniziale di 4
milioni di euro per l'anno 2020;
Visto il comma 13 del precitato art. 38, che prevede che il Fondo
e' finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei
videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite
l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura
del 50 per cento delle spese ammissibili e per un importo compreso da
10.000,00 euro a 200.000,00 euro per singolo prototipo;
Visti i commi da 14 a 17 del precitato art. 38, che individuano, in
particolare, le spese ammissibili, la destinazione per la
distribuzione commerciale del videogioco, i requisiti di ammissione a
valere sulle risorse del Fondo e i termini per la realizzazione del
prototipo di videogioco;
Visto, altresi', il comma 18 del medesimo art. 38 che prevede che,
con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono
definite le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione,
i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le
modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica,
controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e
revoca;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
215/3 del 7 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n.
1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59
»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57
, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive
modificazioni e integrazioni, recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento,
che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale
nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto
concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima
della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica
disponibile sul sito web del registro medesimo;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto
previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo
recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e
integrazioni;
c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
d) «fasi di concezione e pre-produzione»: le fasi preparatorie
alla realizzazione del prototipo del videogioco nelle quali si
definiscono le caratteristiche principali del videogioco stesso,
l'analisi di fattibilita' e la pianificazione delle attivita' ai fini
della distribuzione commerciale;
e) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni elencate all'art. 2, comma 2, del
regolamento de minimis;
f) «prototipo» o «prototipi»: la prima versione limitata e
giocabile del videogioco, contenente funzionalita' e meccaniche di
base del videogioco stesso, il cui scopo e' dimostrativo rispetto
alla validita' del successivo processo di produzione e distribuzione
commerciale;
g) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e
successive modificazioni e integrazioni;
h) «sede operativa»: la sede dove viene effettivamente svolta
l'attivita' imprenditoriale, coincidente o meno con la sede legale,
come risultante dal registro delle imprese.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso