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PROVVEDIMENTO del 27/01/2021
Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio2019, concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensionetemporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta daldecreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgentiin materia fiscale e finanziaria, convertito, con modificazioni, conlegge 17 dicembre 2018, n. 136. (Provvedimento n. 108). (21A00563)

Pubblicato su: G.U. n. 31 del 06/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative e integrative;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 31
dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo
organigramma, approvati dal consiglio dell'Istituto con delibere n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno
2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il
codice delle assicurazioni private e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 recante
l'attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio
e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con
modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, in
particolare, l'art. 20-quater, comma 2, che attribuisce all'IVASS il
compito di disciplinare con regolamento le modalita' attuative e
applicative della facolta', per le imprese del settore assicurativo
di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di valutare i
titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in
base al loro valore di iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo
bilancio annuale regolarmente approvato;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 233 del 4 ottobre 2019, recante l'estensione all'esercizio 2019
delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle
minusvalenze nei titoli non durevoli previste all'art. 20-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni
nella legge 17 dicembre 2018, n. 136;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17
luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 203 del 14 agosto 2020, recante l'estensione all'esercizio 2020
delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle
minusvalenze nei titoli non durevoli;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262
, in materia di procedimenti per l'adozione di atti
regolamentari e generali dell'Istituto;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche all'art. 4 del regolamento IVASS
n. 43 del 12 febbraio 2019

1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento IVASS n. 43 del 12
febbraio 2019 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della redazione del bilancio 2020 l'impresa che si
avvale della facolta' di cui all'art. 20-quater del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136,
facolta' estesa all'esercizio 2020 dal decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2020, valuta i titoli non
durevoli in base al valore di iscrizione cosi' come risultante dal
bilancio 2019 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31
dicembre 2019, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le
perdite di carattere durevole.».
2. Il comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata in relazione a
singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2020 sia
inferiore al valore di iscrizione nel bilancio 2019 ovvero, per i
titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2019, al costo
d'acquisizione.».
3. La lettera c) del comma 7 dell'art. 4 e' modificata come segue:
le parole «sull'utile del bilancio 2019» sono sostituite dalle parole
«sull'utile del bilancio 2020».
4. Il comma 8 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«8. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali e' stata
esercitata la facolta' di cui al comma 1, riporta nella nota
integrativa del bilancio 2020 gli effetti derivanti sia
dall'eventuale cessione nel corso del 2020 che dalla valutazione al
31 dicembre 2020 dei titoli (parte B, sezione 22, punto 22.4 della
nota integrativa).».
5. Dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita
la facolta' di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa del
bilancio 2021 gli effetti derivanti sia dall'eventuale cessione nel
corso del 2021 che dalla valutazione al 31 dicembre 2021 dei titoli
(parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa).».


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