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DECRETO del 29/01/2021
Ricavi della moneta d'argento da euro 5 dedicata al «50° Anniversariodell'istituzione delle regioni a statuto ordinario», in versione fiordi conio, millesimo 2020. (21A00580)

Pubblicato su: G.U. n. 27 del 02/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRIGENTE GENERALE
della direzione VI del Dipartimento del Tesoro

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello
Stato;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito
in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o
celebrative;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante:
«Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e
l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con
decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000;
Vista la deliberazione del CIPE del 2 agosto 2002, n. 59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con
la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere
dalla predetta data del 17 ottobre 2002, e' stato trasformato in
societa' per azioni;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 83833 del 6
novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 287 del 18 novembre 2020, relativo all'emissione, corso legale,
contingente e modalita' di cessione della moneta d'argento da 5 euro
celebrativa del «50° Anniversario dell'istituzione delle regioni a
statuto ordinario», in versione fior di conio, millesimo 2020;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n.
83833 del 6 novembre 2020, concernenti, rispettivamente, le
caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta, e
l'art. 5 del medesimo decreto che stabilisce il suo corso legale;
Vista la nota n. 59625 del 27 ottobre 2020, con la quale
l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.a. ha trasmesso il prospetto relativo al compenso da
riconoscere al Poligrafico medesimo per la coniazione della suddetta
moneta, tenendo conto di quanto deliberato nel suo consiglio di
amministrazione, nella seduta del 12 dicembre 2019, per una moneta
con le stesse caratteristiche tecniche e valore facciale;
Vista la nota n. 81542 del 29 ottobre 2020, con la quale il
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VII, ha comunicato
all'IPZS S.p.a. i prezzi di vendita delle suddette monete;
Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi che l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare a questo
Ministero, a fronte della cessione delle monete in menzione;

Decreta:

Art. 1

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto
corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia -
Tesoreria centrale dello Stato - Via dei Mille, 52 - Roma, denominato
«Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato -
Sezione monete - Conto numismatico», per ogni moneta d'argento da 5
euro dedicata al «50° anniversario delle regioni a statuto
ordinario», in versione fior di conio, millesimo 2020, i sotto
indicati importi:
per ogni moneta, in versione fior di conio, euro 0,72 cadauna,
per l'intero contingente (2.500 unita'), come previsto dal citato
decreto del direttore generale del Tesoro n. 83833 del 6 novembre
2020, per un importo totale pari ad euro 1.800,00;
per ogni moneta d'argento venduta, il valore del metallo prezioso
in essa contenuto pari ad euro 9,23;
per ogni moneta venduta, il valore nominale pari ad euro 5,00.
I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni
dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito
all'art. 7 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n.
83833 del 6 novembre 2020.


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