Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DECRETO del 28/10/2020
Integrazione dei sistemi di classificazione adottati per la codificadelle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissioneospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere inconseguenza della nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19). Modificheal decreto del 18 dicembre 2008. (21A00441)

Pubblicato su: G.U. n. 26 del 01/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che
stabilisce di definire con decreto del Ministro della sanita' i
criteri per la rilevazione, la standardizzazione e la comparazione
dei dati del sistema informativo sanitario;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 dicembre 1991,
con il quale e' stata istituita, ai sensi dell'art. 58 della legge 23
dicembre 1978, n. 833
, la scheda di dimissione ospedaliera quale
strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad
ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati
esistenti sul territorio nazionale;
Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale 28
dicembre 1991, con il quale si prevede che con successivi decreti
ministeriali saranno specificati i sistemi di codifica da adottare
per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 aprile 1994,
recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa
e ospedaliera»;
Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229
recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»,
che al comma 5 demanda al Ministro della sanita' l'individuazione dei
sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o
di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime
da corrispondere alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la
revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni
e l'aggiornamento delle relative tariffe;
Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre
2000, n. 380, che prevede l'applicazione della versione italiana 1997
della International Classification of Diseases - 9th revision -
Clinical Modification (ICD-9-CM) e dei suoi successivi aggiornamenti
per la codifica delle informazioni contenute nella scheda di
dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione,
le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto,
gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e
terapeutiche;
Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005,
con il quale e' stata adottata, dal 1° gennaio 2006, la versione
italiana 2002 della ICD-9-CM;
Visto il decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2008, ed
in particolare l'art. 1, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, le informazioni di carattere clinico contenute nella
scheda di dimissione ospedaliera devono essere codificate utilizzando
la Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi e
degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e
terapeutiche, versione italiana 2007 della ICD-9-CM;
Considerato che la nuova malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19) non
risulta attualmente presente nell'Elenco sistematico delle malattie
ICD-9-CM;
Considerata la rilevanza clinico - epidemiologica della malattia e
delle sue ricadute sulla programmazione, sull'organizzazione e sul
finanziamento del sistema sanitario;
Considerata, inoltre, la necessita' di garantire l'omogeneita' dei
criteri e delle modalita' di codifica delle schede di dimissione
ospedaliera sul territorio nazionale e l'indispensabile uniformita'
di lettura dei dati epidemiologici nazionali;
Ritenuto, a tal fine, che le «Linee guida per la codifica della
malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) e delle sue manifestazioni
cliniche», emanate con nota della Direzione generale della
programmazione sanitaria del Ministero della salute prot. n. 7648 del
20 marzo 2020, non siano sufficienti per garantire tale univocita',
essendo basate sulle regole generali tassonomiche e di codifica
ICD-9-CM v.2007 - che non contengono codici riferiti alla nuova
malattia e che, pertanto, consentono solo l'individuazione di codici
aspecifici per indicare la nuova malattia e le manifestazioni
cliniche ad essa correlate;
Sentite la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute e
il Centro collaboratore italiano dell'Organizzazione mondiale della
sanita' per la famiglia delle classificazioni internazionali, Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, Azienda sanitaria universitaria
Giuliano-Isontina;
Considerato, altresi', che i risultati complessivi del lavoro
svolto sono stati presentati e condivisi con le regioni e le province
autonome in una riunione svoltasi il 25 giugno 2020;
Ritenuto, pertanto, opportuno definire codici specifici per
classificare univocamente la malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19) e le
sue manifestazioni cliniche, ad integrazione della classificazione
ICD-9-CM;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini della definizione di codici specifici per classificare
univocamente la malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19) e le sue
manifestazioni cliniche, il sistema di classificazione delle
malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle
procedure diagnostiche e terapeutiche per la codifica delle
informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di
dimissione ospedaliera di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre
2008, riferito alla Classificazione internazionale delle malattie,
dei traumatismi e degli interventi chirurgici e delle procedure
diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2007 della
International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical
Modification (ICD-9-CM), e' integrato con le classificazioni di cui
all'elenco allegato parte integrante del presente decreto.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso