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DECRETO del 28/12/2020
Proroga del periodo di autorizzazione alla concessione della garanziadello Stato su passivita' di nuova emissione di banche italiane.(21A00501)

Pubblicato su: G.U. n. 26 del 01/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180: «Attuazione
della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e
che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.
1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»
ed in particolare l'art. 18 in materia di sostegno finanziario
pubblico straordinario per evitare o porre rimedio a una grave
perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria;
Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura
uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese
di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del
Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n.
1093/2010, ed in particolare l'art. 18, paragrafo 4, lettera d), che
esclude che le entita' ricomprese nell'ambito di applicazione della
norma possano essere dichiarate in dissesto o a rischio di dissesto
nell'ipotesi in cui, per rimediare a una grave perturbazione
dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilita'
finanziaria, esse usufruiscano di sostegno pubblico straordinario
nelle forme di una garanzia dello Stato;
Visto l'art. 165 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede ai commi 1
e 3 che, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione
dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi
dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e
dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei sei
mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, a concedere,
previa positiva decisione della Commissione europea, la garanzia
dello Stato su passivita' di nuova emissione delle banche italiane,
in conformita' a quanto previsto dal capo I del titolo VII del
medesimo decreto-legge n. 34/2020, nel rispetto della disciplina
europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19
miliardi di euro;
Visto il comma 4 del medesimo art. 165 che prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' rilasciare, entro sei
mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, fermi restando i
limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di
realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di
finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi
crisi di liquidita' (erogazione di liquidita' di emergenza-ELA), in
conformita' agli schemi previsti dalla Banca centrale europea;
Visto il comma 5 del medesimo art. 165 che prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il
periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di
ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione
europea;
Ritenuto che continuano a sussistere le ragioni di grave
perturbazione all'economia;
Vista la decisione della Commissione europea del 10 novembre 2020,
avente ad oggetto «State Aid SA.57515(2020/N) - Italy COVID-19 -
Italian bank liquidity support scheme» che, nel non sollevare
obiezioni sull'aiuto in quanto compatibile con il mercato interno ai
sensi dell'art. 107(3)(b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, autorizza lo stesso fino al 20 maggio 2021, tenendo conto
della facolta' di proroga di sei mesi di cui al menzionato art. 165,
comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77
, e' esteso di ulteriori sei mesi, fino al 20 maggio 2021, il
periodo di autorizzazione alla concessione della garanzia dello Stato
di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art. 165.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 41


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