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DECRETO del 22/12/2020
Riconoscimento dell'idoneita' al centro «Charles River Laboratories»,in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alladeterminazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari.(21A00266)

Pubblicato su: G.U. n. 20 del 26/01/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in
attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo
n. 194/95
;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale
dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla
registrazione dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59
;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019
- registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con
il quale al dott. Giuseppe Blasi e' stato conferito l'incarico di
Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo», ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25
dell'8 febbraio 2019;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismodei Ministeri per i beni e le attivita'
culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per
la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze
di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132;
Vista l'istanza presentata in data 27 agosto 2020 dal centro
«Charles River Laboratories» con sede legale in via Majno n. 17 -
20122 Milano (MI);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53
del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179
, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841,
Registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21
aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti
dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020,
n. 1141;
Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono
fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello
sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo
direttore;
Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i
requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 17
dicembre 2019, a fronte di apposita documentazione presentata;
Considerato l'esito favorevole della verifica di conformita' ad
effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla
produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata
in data 28 e 29 ottobre 2020 presso il Centro «Charles River
Laboratories»;

Decreta:

Art. 1

1. Il centro «Charles River Laboratories», con sede legale in Via
Majno, 17 - 20122 Milano (MI) e' riconosciuto idoneo a proseguire
nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad
ottenere le seguenti informazioni:
individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei
metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n.
194/1995
);
determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del
decreto legislativo n. 194/1995);
valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995
);
Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta
o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto
legislativo n. 194/1995
);
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo
di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione
dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti
settori di attivita':
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale;
esposizione dell'operatore;
dissipazione nel suolo.


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