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DECRETO del 23/07/2020
Revoca e riassegnazione alla Regione Sardegna delle risorse ripartitein materia di realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliereper il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (21A00095)

Pubblicato su: G.U. n. 11 del 15/01/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente
disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria, a
norma della legge n. 419 del 1998;
Visto l'art. 2, comma 283 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di
assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse
finanziarie le modalita' e i criteri di trasferimento dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio
sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di
lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti
di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante
«Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni
urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2014, n. 81
;
Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e
successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni per
il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che
fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo
di tali strutture e che prevede la possibilita' per le regioni di
modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in
precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei
Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo
dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di
destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle solo
strutture pubbliche;
Visto altresi' il comma 2 del suddetto art. 3-ter, che dispone che,
con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione
di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
e custodia;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro della giustizia del 1° ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la
definizione, a integrazione del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di
sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e
custodia;
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e
soggetti non autosufficienti;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998,
n. 448
, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39
, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le leggi finanziarie 23 dicembre
1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27
dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n.
311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre
2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13
dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n.
228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre
2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205, 30
dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un piu' alto livello di tutela della salute» convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza la spesa di
120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno
2013, e stabilisce che le predette risorse, in deroga alla procedura
di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art.
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione
con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno
specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione, che
deve consentire la realizzabilita' di progetti
terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle risorse
si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Province
autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'art. 20 della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla
legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60
milioni di euro ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n.
211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14
del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a
1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti
complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro,
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44
, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro - previsto per
l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari - e' stata applicata proporzionalmente la
predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a
2.944.045,00 euro;
Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60
milioni di euro e' stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma
1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi
dell'art. 7, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con rimodulazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma 6 del
decreto-legge n. 211/2011:
esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;
esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,
per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a
173.807.991,00 euro;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del
finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6 del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato
dalle disposizioni su indicate;
Visto che il suindicato decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28
dicembre 2012, ripartisce alla Regione Sardegna la somma di
5.446.744,36 euro e all'art. 1, comma 2, dispone che le risorse sono
assegnate, ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della
salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle
risorse ripartite;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, recante
«Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2013, che assegna alla
Regione Sardegna la somma di 5.446.744,36 euro per lo svolgimento del
programma di realizzazione dell'intervento denominato: «Realizzazione
di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza Comune di
Ploaghe AUSL di Sassari»;
Preso atto che la Regione Sardegna si e' avvalsa della facolta' di
modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato
art. 3-ter, comma 6 del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.
9
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota protocollo n. 17005 dell'11 luglio 2018 (acquisita al
protocollo DGPROGS n. 21323 del 12 luglio 2018) con cui la Regione
Sardegna ha trasmesso la DGR n. 26/5 del 24 maggio 2018, avente ad
oggetto «Attuazione del "Programma per la realizzazione di strutture
sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari", ai sensi del decreto-legge del 22 dicembre
2011, n. 211, art. 3-ter, comma 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e in attuazione del decreto
ministeriale del 28 dicembre 2012»;
Considerato che la suindicata DGR n. 26/5 rappresenta una
rimodulazione del programma approvato con decreto ministeriale del 9
ottobre 2013 e che il nuovo programma regionale prevede la
riqualificazione e ristrutturazione delle strutture pubbliche della
rete dei servizi per la salute mentale per la Sardegna, per un
importo complessivo di 5.530.514,80 euro di cui 5.253.989,06 euro a
carico dello Stato, a fronte delle risorse complessive assegnate di
5.446.744,36 euro, ed 276.525,74 euro a carico della Regione;
Vista la nota DGPROGS protocollo n. 23976-P del 7 agosto 2018, con
cui il Ministero della salute ha comunicato alla Regione Sardegna che
in data 1° agosto 2018, gli uffici competenti delle Direzioni
generali della programmazione sanitaria e della prevenzione hanno
espresso favorevole sul programma di cui alla citata nota ed ha
chiesto alla stessa regione di fornire una scheda degli indicatori
per i vari sistemi al fine di consentire un puntuale monitoraggio sul
programma, nonche' indicazioni sull'impiego delle somme residue pari
a 192.755,30 euro che risulta non utilizzata;
Vista la nota protocollo n. 25868 del 5 novembre 2018 (acquisita al
protocollo DGPROGS n. 34620 del 6 novembre 2018) di trasmissione da
parte della regione della documentazione relativa alla scheda degli
indicatori per il monitoraggio del programma e alla proposta di
utilizzo della somma ancora non utilizzata, rettificando gli importi
per gli interventi di seguito indicati, includendo arredi e
attrezzature:

Parte di provvedimento in formato grafico

Vista altresi' la nota protocollo n. 3950 del 18 febbraio 2019
(acquisita al protocollo DGPROGS n. 5290 del 19 febbraio 2019) con
cui la stessa regione ha trasmesso la determinazione n. 149 del 13
febbraio 2019, avente ad oggetto «Integrazione sul sistema degli
indicatori e della somma residua del Fondo ministeriale non
richiesta, di cui alla deliberazione della giunta regionale del 24
maggio 2018, n. 26/5, inerente l'approvazione del "Programma per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", ai sensi del
decreto-legge del 22 dicembre 2011, n. 211, art 3-ter, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 febbraio 2012, n. 9
e in attuazione del decreto ministeriale del 28 dicembre 2012»;
Considerato che con nota DGPROGS protocollo n. 9995 del 29 marzo
2019, il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia
e delle finanze il concerto tecnico-finanziario in merito alla
rimodulazione del programma per la realizzazione di strutture
sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari presentato dalla Regione Sardegna con la
suindicata nota protocollo n. 3950 del 18 febbraio 2019, al fine
dell'adozione del decreto del Ministro della salute di assegnazione
delle risorse;
Acquisito con nota MEF-GAB protocollo n. 20673 del 19 novembre 2019
(acquisita al protocollo DGPROGS n. 34581 del 20 novembre 2019), il
concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle
finanze sull'importo pari a 5.446.744,36 euro da assegnare alla
Regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, e' revocato il decreto
del Ministero della salute del 9 ottobre 2013, di assegnazione alla
Regione Sardegna della somma di 5.446.744,36 euro per lo svolgimento
del programma di realizzazione dell'intervento denominato:
«Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle misure di
sicurezza Comune di Ploaghe AUSL di Sassari».


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