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DECRETO del 09/07/2020
Autorizzazione all'assunzione in deroga alle disposizioni vigentirelative al contenimento della spesa di personale da dedicare alcompletamento del processo di superamento degli ospedali psichiatricigiudiziari. (21A00094)

Pubblicato su: G.U. n. 11 del 15/01/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente
disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a
norma della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri di trasferimento
dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia
al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti
di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126;
Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato
dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, e dal decreto-legge
31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2014, n. 81
, che, al comma 1 del medesimo articolo prevede il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari e al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari;
Visto l'art. 3-ter, comma 5 del citato decreto-legge che, per la
realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in deroga
alle disposizioni relative al contenimento della spesa del personale,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comprese
quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi
sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della
salute, acquisita di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai
percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e al
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli
ospedali psichiatrici giudiziari;
Visto l'art. 3-ter, comma 6, terzo periodo del citato
decreto-legge, secondo il quale gli specifici programmi regionali di
utilizzo delle risorse stanziate per la realizzazione e la
riconversione delle strutture destinate ad accogliere le persone a
cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e
custodia, prevedono, oltre agli interventi strutturali, attivita'
«volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi
terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi e
impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate
per le quali l'autorita' giudiziaria abbia gia' escluso o escluda la
sussistenza della pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende
sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti
terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle
cure e al reinserimento sociale, nonche' a favorire l'esecuzione di
misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»;
Visto l'art. 3-ter, comma 7 del piu' volte citato decreto-legge,
che prevede che «Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, nonche' degli oneri
derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6, e' autorizzata
la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013
...»;
Vista la delibera CIPE n. 143 del 21 dicembre 2012, di approvazione
del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 38.000.000 a valere
sulle disponibilita' di parte corrente a carico del Fondo sanitario
nazionale 2012;
Vista la delibera CIPE n. 15 dell'8 marzo 2013, di approvazione del
riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
per un importo complessivo pari a euro 55.000.000 a valere sulle
disponibilita' di parte corrente a carico del Fondo sanitario
nazionale 2013;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che, nel
disporre la proroga al 1° aprile 2014 del termine per la chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che agli oneri
conseguenti si provveda, nel limite di euro 4,5 milioni per il 2013 e
di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-ter, comma 7 del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, autorizzando altresi' il
Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio
decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto
delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad
euro 55 milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2014, n.
55, che ridetermina proporzionalmente in riduzione gli importi
assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano
di cui alla delibera CIPE dell'8 marzo 2013, per un valore
complessivamente pari a euro 4.500.000;
Preso atto che la delibera CIPE del 21 dicembre 2012 assegna alla
Regione Campania un importo pari a euro 4.017.721 a valere sulle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2012 e che la delibera
CIPE dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima regione un importo pari
a euro 5.815.123 a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario
nazionale 2013, rideterminato in euro 5.339.340 dal citato decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013;
Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre
2013 che, al fine di agevolare la presentazione dei programmi
regionali e di valutarne la coerenza con gli obiettivi individuati
dalle disposizioni normative, fornisce le indicazioni per la
formulazione del programma degli interventi da realizzare;
Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del
rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 104 del 30
settembre 2014 recante «Adeguamento del Programma per il superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari in attuazione della Regione
Campania» con il quale viene approvato il «Programma di utilizzo
delle risorse di parte corrente per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9,
art. 3-ter»;
Visto i decreti dirigenziali n. 55 del 2016, n. 211 del 2017, n. 39
del 2018 e, da ultimo, n. 55 del 12 dicembre 2018 che revoca i
precedenti decreti e approva, in attuazione del decreto commissariale
30 settembre 2014, n. 104, il «Programma regionale di utilizzo delle
risorse di parte corrente per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9,
art. 3-ter»;
Preso atto che il predetto programma approvato con il decreto
dirigenziale n. 55 del 12 dicembre 2018, prevede la realizzazione di
interventi volti a:
potenziare i servizi territoriali per la salute mentale;
attuare progetti terapeutico-riabilitativi individuali per i
pazienti dimessi dall'ospedale psichiatrico giudiziario;
garantire il funzionamento delle sezioni psichiatriche interne agli
istituti penitenziari;
garantire il funzionamento delle strutture residenziali sanitarie
per l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva (REMS) mediante
l'assunzione di personale, in deroga alle normative nazionali in
materia di contenimento della spesa di personale;
Considerato che il predetto programma risulta coerente con gli
indirizzi forniti dal Ministero della salute con la nota prot. 27635
del 29 ottobre 2013, come risulta dalla attestazione riportata nella
scheda di cui all'allegato 1 al presente decreto, sottoscritta dal
direttore dell'Ufficio V della Direzione generale della
programmazione sanitaria del Ministero della salute e dal dirigente
psicologo designato dal direttore della Direzione generale della
prevenzione del Ministero della salute;
Preso atto che il medesimo programma prevede, per lo svolgimento
delle attivita' ivi descritte, l'assunzione in deroga del personale
indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

1. E' autorizzata l'assunzione in deroga del personale indicato
nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto, in attuazione
del programma della Regione Campania adottato con decreto
dirigenziale n. 55 del 12 dicembre 2018, recante «Programma regionale
ex DCA 104/2014 di utilizzo delle risorse di parte corrente per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi
dell'art. 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9», che prevede la
realizzazione di interventi per un importo complessivo di euro
9.357.061, di cui euro 4.017.721 a valere sulle disponibilita'
finanziarie dell'anno 2012 e di euro 5.339.340 a valere sulle
disponibilita' finanziarie dell'anno 2013, specificati nella scheda
di sintesi di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2020

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Dadone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri


Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1979


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