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DECRETO del 24/11/2020
Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazioneinternazionale «F-ATLAS» nell'ambito del Programma JPI CULTURALHERITAGE, Call 2019. (Decreto n. 1956/2020). (21A00051)

Pubblicato su: G.U. n. 10 del 14/01/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e la valorizzazione
della ricerca e dei suoi risultati

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014
«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il
26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene
disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 47
recante «Regolamento concernente l'organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 48
recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140
del 21 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2019)
recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con
legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per
il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri»
nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);
Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il
quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le
risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con
decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonche'
dell'universita' e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione
dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma
17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse, e' autorizzata la gestione sulla
base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per
quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a
carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279
»;
Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020,
adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, con il quale, si e' provveduto
all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020,
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca alle competenti strutture
dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
nonche' alla Direzione generale per il coordinamento e la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati determinazione dei
limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio
interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;
Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale
alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione
della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140
, sono assegnate le
risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta
salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani
gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al
successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;
Visto, infine, il dd n. 1555 del 30 settembre 2020 con il quale il
direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai
dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante
l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012,
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297
, ai sensi del quale, per i
progetti selezionati nel quadro di programmi europei o
internazionali, non e' prevista la valutazione tecnico scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del
Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22
giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7
agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187
del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca
scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui
sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26
luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016,
«Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»,
adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, cosi' come
aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB
del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in
recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le
«Procedure operative» per il finanziamento dei progetti
internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalita' di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti
processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attivita' di
formazione del capitale umano nonche' di ricerca fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;
Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei
progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del programma d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12,
comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non
effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;
Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero
dell'universita' e della ricerca puo' disporre l'ammissione al
finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.
999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie
adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti
internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n.
593.»;
Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi
del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al
finanziamento;
Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle
suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del
decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque
subordinate, altresi', le misure e le forme di finanziamento ivi
previste in termini di calcolo delle intensita', entita' e
qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;
Visto il decreto interministeriale n. 208 del 5 aprile 2017
registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017 reg. n. 839
che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per
l'anno 2017;
Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il
quale e' stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245
(Azione 004) e 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della
spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro
9.520.456,00, di cui euro 1.000.000,00 sul cap. 7245 ed euro
8.520.456,00 sul cap. 7345, destinato al finanziamento, nella forma
del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati
nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;
Visto il Memorandum of Understanding tra gli enti finanziatori
partecipanti al bando, che disciplina i diritti e i doveri delle
parti;
Visto il bando transnazionale lanciato dalla JPI Cultural Heritage
(JPICH) «Conservation, Protection and Use» Call 2019, pubblicato
dalla JPI in data 14 maggio 2019 con scadenza l'11 settembre 2019 e
che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso
al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti
italiani;
Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il budget
finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui
Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di
impegno n. 5934 del 27 marzo 2019;
Considerato l'avviso integrativo n. 1211 del 21 giugno 2019;
Vista la decisione finale della Call Steering Committee svoltasi a
Roma in data 10 dicembre 2019, con la quale e' stata formalizzata la
graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la
valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo
«F-ATLAS - Franciscan Landscapes: the Observance between Italy,
Portugal and Spain» avente come obiettivo di studiare la rete
dell'Osservanza francescana tra Italia, Portogallo e Spagna, al fine
di definire protocolli per la documentazione e la conoscenza,
finalizzati alla conservazione ed alla promozione del patrimonio
culturale e con un costo complessivo pari a euro 357.142,00;
Vista la nota n. 5914 del 16 aprile 2020, a firma del dirigente
dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti
della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati
in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione
italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal
titolo «F-ATLAS - Franciscan Landscapes: the Observance between
Italy, Portugal and Spain»;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale «F-ATLAS - Franciscan Landscapes: the Observance
between Italy, Portugal and Spain» figura il seguente proponente
italiano: Universita' degli studi di Firenze;
Vista la DSAN trasmessa dal soggetto beneficiario, acquisita in
data 9 novembre 2020 prot. MUR n. 17006, con la quale e' stata
comunicata la data di avvio delle attivita' progettuali al 1° luglio
2020, cosi' come concordato con il partenariato internazionale;
Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che
prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle attivita' contrattuali e le eventuali condizioni cui
subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da
parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione
dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;
Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro
nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice
concessione RNA COR n. 3571817 del 22 novembre 2020;
Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017), e' stata acquisita la visura
Deggendorf n. 8863530 del 20 novembre 2020;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1

1. Il progetto di cooperazione internazionale «F-ATLAS - Franciscan
Landscapes: the Observance between Italy, Portugal and Spain», e'
ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce
parte integrante.
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del
progetto e' fissata al 1° luglio 2020 e la sua durata e' di trentasei
mesi.
3. Il finanziamento sara' regolamentato con le modalita' e i
termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovra'
svolgersi secondo le modalita' e i termini previsti nell'allegato
capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti
parte integrante del presente decreto.


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