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DECRETO del 30/12/2020
Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensidell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia didebito pubblico). (21A00143)

Pubblicato su: G.U. n. 10 del 14/01/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398
, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in
particolare l'art. 3, comma 1, ove si prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, nel limite annualmente stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro:
di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio
e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari,
l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il
ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei
mercati;
di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a
costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi
per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei
mercati finanziari, volta a promuovere l'efficienza dei medesimi;
di effettuare operazioni di rimborso anticipato nonche' di
scambio di titoli e di utilizzare altri strumenti previsti dalla
prassi dei mercati finanziari internazionali;
Visto l'art. 3, comma 1-bis, del testo unico, che autorizza il
Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle
operazioni in strumenti derivati;
Visto il decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017 per
l'attuazione delle garanzie (di seguito «decreto garanzie»);
Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come
modificato all'art. 7 dal decreto ministeriale n. 9487 del 1°
febbraio 2005, che regola le operazioni di concambio di titoli di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;
Visto altresi' l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina
del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il
servizio di Tesoreria»;
Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, che
disciplina le modalita' di movimentazione della liquidita' depositata
sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria (di
seguito «conto disponibilita'») e sui conti ad esso assimilabili e di
selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni;
Considerato che il Dipartimento del Tesoro puo' porre in essere:
contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master
Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati,
secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives
Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito:
«I.S.D.A.»), associazione di categoria internazionalmente
riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali;
in occasione delle operazioni di gestione su base consensuale
debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al
fine di regolamentare le operazioni medesime;
altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove
si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche, recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare
l'art. 4 che attribuendo agli organi di governo l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, riserva ai dirigenti l'adozione degli atti
e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 giugno 2019, n. 103
, ed in particolare l'art. 5, comma 2,
che definisce le funzioni svolte dalla Direzione II;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante le «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in
particolare l'art. 3, comma 13, ove si stabilisce che le disposizioni
di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti
emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il
«Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche, ed in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le
disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000 n. 143, con cui e'
stato adottato il regolamento concernente la disciplina della
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche,
recante la «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 1,
comma 92, il quale prevede l'emissione di titoli di Stato cosiddetti
«Green», proporzionata agli interventi con positivo impatto
ambientale finanziati dal bilancio dello Stato e tale da garantire un
efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;
Considerata la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle
operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2021;

Decreta:

Art. 1

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del testo unico, per l'anno finanziario 2021
le operazioni di emissione dei prestiti sono disposte mediante
decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
dirigente generale Capo della Direzione II del Dipartimento del
Tesoro (di seguito «direttore della Direzione II»). In caso di
assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possono
essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in
presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di
entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti sono disposte da
altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione
del direttore generale del Tesoro.
Il Dipartimento del Tesoro puo' procedere ad emissioni di titoli di
Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso
fisso o variabile, comprese le emissioni di «green bond» di cui
all'art.1, comma 92 della legge n. 160 del 2019. Puo' procedere,
inoltre, all'emissione di tranche di prestiti vigenti per consentire
il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso
nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei
mercati.


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