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DETERMINA del 07/01/2021
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Eliquis», ai sensidell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.(Determina n. DG/20/2021). (21A00116)

Pubblicato su: G.U. n. 9 del 13/01/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300
;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze, con cui e' stato emanato il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come
modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111
»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA,
rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio
sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno
2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto
individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con
decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione
della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e
successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269
, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269
, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determina AIFA n. 463/2019 del 1° marzo 2019, recante
«Rinegoziazione del medicinale per uso umano "Eliquis", ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 55 del 6 marzo 2019;
Vista la determina AIFA n. 568/2019 del 2 aprile 2019, recante
«Rettifica della determina n. 463/2019 del 1° marzo 2019, concernente
la rinegoziazione del medicinale per uso umano "Eliquis", ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 100 del 30 aprile 2019;
Vista la determina AIFA n. 653/2020 del 12 giugno 2020 di adozione
della nota 97 che introduce, per una durata di centoventi giorni a
seguito del periodo di emergenza Covid-19, nuove modalita'
prescrittive dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta
(NAO/DOAC: apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban) e degli
antagonisti della vitamina K (AVK: warfarin e acenocumarolo) nei
pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con adozione
di una scheda di prescrizione cartacea e momentanea sospensione del
piano terapeutico (PT) web based, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 17 giugno
2020;
Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della
societa' Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG in data 2 luglio 2020 per
una rinegoziazione del medicinale «Eliquis» (apixaban) - procedura
EMEA/H/C/002148 - di propria titolarita', ai sensi della
deliberazione CIPE n. 3 del 1° febbraio 2001, al fine di garantire la
sostenibilita' del sistema e la continuazione delle modalita' di
prescrizione previste dalla nota 97 anche successivamente al periodo
di emergenza Covid-19;
Vista la disponibilita' manifestata dalla Bristol-Myers
Squibb/Pfizer EEIG a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale
e, conseguentemente, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa
relativamente al medicinale «Eliquis» (apixaban);
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso
nella sua seduta del 28-30 settembre 2020;
Vista la determina AIFA n. DG/1034/2020 del 14 ottobre 2020 di
adozione definitiva della nota 97 relativa alla prescrivibilita' dei
nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con fibrillazione atriale non
valvolare (FANV) mediante la scheda di valutazione della prescrizione
e del follow-up, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 255 del 15 ottobre 2020;
Vista la deliberazione n. 42 dell'11 novembre 2020 del consiglio di
amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai
fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1


Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale ELIQUIS (apixaban) e' rinegoziato alle condizioni qui
sotto indicate.
Indicazioni terapeutiche:
«Eliquis» 2,5 mg compressa rivestita con film:
prevenzione degli eventi tromboembolici venosi (TEV) nei
pazienti adulti sottoposti a intervento chirurgico di sostituzione
elettiva dell'anca o del ginocchio;
prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti
adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (NVAF), con uno
o piu' fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco
ischemico transitorio (TIA), eta' ≥ 75 anni, ipertensione, diabete
mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA ≥ II).
Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia
polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti
(vedere paragrafo 4.4 per i pazienti con EP emodinamicamente
instabili).
«Eliquis» 5 mg compressa rivestita con film:
prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti
adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (NVAF), con uno
o piu' fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco
ischemico transitorio (TIA), eta' ≥ 75 anni, ipertensione, diabete
mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA ≥ II).
Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia
polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti
(vedere paragrafo 4.4 per i pazienti con EP emodinamicamente
instabili).
Confezioni:
2,5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU) 10
compresse - A.I.C. n. 041225018/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 11,75;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 19,39;
2,5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU) 20
compresse - A.I.C. n. 041225020/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 23,50;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 38,78;
2,5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU) 60
compresse - A.I.C. n. 041225032/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 70,50;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 116,35;
5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU) 60
compresse - A.I.C. n. 041225095/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 70,50;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 116,35;
5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU) 28
compresse - A.I.C. n. 041225145/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 32,90;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 54,30;
2,5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU) 100x1
compresse - A.I.C. n. 041225057/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 117,50;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 193,92;
5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU) 10
compresse - A.I.C. n. 041225069/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 11,75;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 19,39;
2,5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU) 60x1
compresse - A.I.C. n. 041225044/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 70,50;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 116,35;
5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU) 20
compresse - A.I.C. n. 041225071/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 23,50;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 38,78;
5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU) 56
compresse - A.I.C. n. 041225083/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 65,80;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 108,60.
Per tutte le sopracitate confezioni, limitatamente all'indicazione
fibrillazione atriale non valvolare (FANV) «Prevenzione dell'ictus e
dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione
atriale non valvolare (NVAF), con uno o piu' fattori di rischio,
quali un precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), eta'
≥ 75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca
sintomatica (Classe NYHA ≥ II)» e' prevista la seguente
classificazione: A/Nota AIFA 97.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da praticarsi alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da
condizioni negoziali, con validita' dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo
2022.
Piano terapeutico web based AIFA per le indicazioni TVP/EP.
Limitatamente all'indicazione FANV, compilare la «Scheda di
valutazione prescrizione e follow-up della terapia anticoagulante
orale con AVK e NAO/DOAC», allegata alla nota AIFA 97, accessibile in
via informatizzata attraverso il sito www.sistemats.it
Validita' del contratto: 31 marzo 2022.


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