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COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo (20A07379)

Pubblicato su: G.U. n. 8 del 12/01/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013036/XVJ/CE/C del 10
dicembre 2020, l'esplosivo denominato «Rioprime 25» o «SWG-Primer» o
«APB-25» e' classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al
medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a),
del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU
0042 1.1D, assegnato dall'organismo notificato «BAM» in data 19
maggio 2004.
Per il citato esplosivo il sig. Roberto Toso, titolare delle
licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della
Pravisani S.p.a., con stabilimento sito in Sequals (PN), loc. Prati
del Sbriss, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n.
0589.EXP.2841/02 del 17 dicembre 2003 ed il modulo a scelta basato
sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (Modulo «D»)
del 19 giugno 2019, rilasciati dall'organismo notificato «BAM».
Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in
argomento e' prodotto dalla «Maxam Deutschland GmbH.» presso lo
stabilimento sito in Doberschau Gauβig (Germania).
Tale prodotto esplodente e' sottoposto alle disposizioni di cui
al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta
riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero
ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE
del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del
fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle
licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio
e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di
classificazione.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della
notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne
abbia avuto piena cognizione.


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