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DECRETO del 09/12/2020
Approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive.(20A07404)

Pubblicato su: G.U. n. 8 del 12/01/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380
, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia» (testo A) e successive
modificazioni;
Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma
2 stabilisce che «L'impegno puo' essere assunto solo in presenza,
sulle pertinenti unita' elementari di bilancio, di disponibilita'
finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in
ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa,
a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto
del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante
l'utilizzo degli strumenti di flessibilita' stabiliti dalla
legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del
disegno di legge di bilancio»;
Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al
comma 3 stabilisce che «Le somme stanziate per spese in conto
capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non
avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente»;
Visto l'art. 4-quater, comma 1, lettera b) del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55
, ai sensi del quale, con riferimento agli anni
2019, 2020 e 2021, per le spese in conto capitale i termini di
conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma
3 dell'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
prolungati di un ulteriore esercizio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 346 del 4 agosto 2014, art. 2, comma 4, con cui sono stati
individuati i compiti della divisione 5 Abusivismo edilizio,
osservatorio e contenzioso della direzione generale per la condizione
abitativa;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge, n.
205 del 2017, con il quale e' stato istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per
l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed e' stata, altresi', demandata
a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281
, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la
ripartizione del fondo;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 27, della citata legge n. 205 del
2017;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 46-ter,
convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il fondo di
cui all'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017 e'
stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla
Corte dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con cui sono stati
definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del
fondo;
Visto l'art. 2 (Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo) del
predetto decreto n. 254 del 23 giugno 2020;
Visto, in particolare, l'art. 3 (Criteri di ripartizione delle
risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5 prevede «2. La
ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un
intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire
dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto
indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari
cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme
assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo
totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della
domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre
mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi
dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del
presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate
poste a carico del "Fondo demolizioni".».
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 6 (Modalita' di
presentazione delle domande di contributo), ai sensi del quale «Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su
dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema
informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a
carico del "Fondo demolizioni". Nel sistema sono altresi' resi noti i
termini per la presentazione delle domande e gli elementi
amministrativi e contabili da indicare».
Visto l'avviso pubblico prot. n. 9159 del 12 agosto 2020 del
direttore generale per la condizione abitativa;
Visto il decreto del 21 agosto 2020 con cui la dirigente della
divisione 5 della direzione generale per la condizione abitativa
nomina il responsabile del procedimento per la fase di cui all'art. 6
del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, attinente
alla presentazione delle istanze di contributo da parte dei comuni;
Visti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei
comuni indicati sul sito internet e sull'apposito sistema informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalle ore 12,00
del 21 settembre 2020 alle ore 12,00 del 21 ottobre 2020;
Visto che attraverso l'apposito sistema informatico per la
presentazione delle domande di contributo sono pervenute nei termini
le istanze di trentotto comuni, per un totale di centotredici schede
intervento, in quattordici regioni;
Visti i due verbali di istruttoria del responsabile del
procedimento prot. n. 11835 del 4 novembre 2020 e prot. n. 12231 del
13 novembre 2020;
Vista la proposta dell'elenco degli interventi con i relativi
importi ammessi al contributo contenuta nel verbale n. 2 del
Responsabile del procedimento prot. n. 12231 del 13 novembre 2020
dalla quale emergono centosei interventi istruiti positivamente in
trentadue comuni, ubicati in quattordici regioni, per una volumetria
complessiva di 100.577,18 metri cubi, ed un ammontare di contributi
da porre a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge
27 dicembre 2017, n. 205
pari ad euro 3.383.272,55;
Vista la relazione illustrativa del presente decreto;
Considerato che l'elenco degli interventi da ammettere al
contributo assicura, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto 254
del 23 giugno 2020, la realizzazione di almeno un intervento di
demolizione in ciascuna delle quattordici regioni, individuato a
partire dalla maggiore volumetria dello stesso;
Visto che le risorse previste dall'art. 1, comma 26, della citata
legge n. 205 del 2017, come integrate dall'art. 46-ter del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono iscritte sul capitolo 7446
«Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
qualita' di residui di lettera f) per un importo di euro 5 milioni,
per ciascuno degli esercizi finanziari di provenienza 2018 e 2019 e
per un importo di euro 1 milione, per l'esercizio finanziario di
provenienza 2020;
Considerato che le disponibilita' di cassa per l'anno 2020 presenti
sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie
agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1,
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono pari ad euro 6.000.000,00;
Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle
risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive»,
piano gestionale 1, vi e' la capienza necessaria per procedere
all'assegnazione ai comuni di risorse complessivamente pari ad euro
3.383.272,55, a valere sui residui di lettera f) di provenienza 2018,
pari a 5.000.000 di euro di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27
dicembre 2017, n. 205
;
Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art. 3, comma 5,
del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, l'elenco
degli interventi di demolizione delle opere abusive e le relative
somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui all'art. 1,
comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto n. 254 del 23 giugno
2020, e' approvato l'allegato elenco degli interventi di demolizione
delle opere abusive, con i relativi importi ammessi al contributo a
valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27
dicembre 2017, n. 205
, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco allegato
sono assegnati ai comuni ad integrazione delle risorse necessarie
alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere
abusive approvati con il presente decreto.


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