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DECRETO del 13/11/2020
Aggiornamento del Piano dei conti integrato e del Piano dei conti dicontabilita' economica analitica delle amministrazioni centrali delloStato. (20A07344)

Pubblicato su: G.U. n. 4 del 07/01/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
«Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 che
definisce le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione
delle disposizioni in materia di finanza pubblica;
Visto l'art. 40 della citata legge n. 196 del 2009, recante la
«Delega al Governo per il completamento della revisione della
struttura del bilancio dello Stato» e, in particolare, il comma 2,
lettera e), che prevede per il bilancio dello Stato l'adozione, per
la spesa, delle azioni quali componenti del programma e unita'
elementari del bilancio affiancate da un piano dei conti integrato
che assicuri il loro raccordo alla classificazione della spesa COFOG
(Classification Of the Functions of the Government) e alla
classificazione economica di terzo livello;
Visto il comma 2, lettera n) del citato art. 40 della legge n. 196
del 2009, che prevede, inoltre, l'affiancamento a fini conoscitivi,
al sistema di contabilita' finanziaria, di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati
conseguiti dalle amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello
Stato;
Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che,
nelle more dell'attuazione della delega prevista dal citato art. 40
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al fine di garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione attraverso
la rilevazione puntuale dei costi, ha disposto l'obbligo per tutte le
amministrazioni centrali dello Stato, incluse le proprie
articolazioni periferiche, di adottare, a decorrere dal 2013,
scritture puntuali di contabilita' integrata finanziaria,
economico-patrimoniale ed analitica attraverso sistemi informativi
messi a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato,
con il quale si e' data attuazione alle delega di cui all'art. 40,
comma 1, della legge n. 196 del 2009, e in particolare l'art. 8 che
ha introdotto, dopo l'art. 38 della medesima legge, gli articoli dal
38-bis al 38-sexies;
Visto l'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009, che prevede
l'adozione del sistema di contabilita' integrata finanziaria ed
economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato e
dispone che l'ordinamento finanziario e contabile delle
amministrazioni centrali dello Stato si conformi ai principi
contabili generali contenuti nell'allegato 1 alla medesima legge;
Visto l'art. 38-ter della citata legge n. 196 del 2009, che prevede
l'adozione del piano dei conti integrato per le amministrazioni
centrali dello Stato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132
, concernente
la definizione del Piano dei conti integrato delle altre
amministrazioni pubbliche non territoriali, e, in particolare, il
comma 3, che rinvia ad un apposito regolamento la definizione delle
voci e dei livelli minimi di articolazione del piano dei conti e il
successivo comma 4, che dispone che gli aggiornamenti del piano dei
conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche a seguito della sperimentazione di cui al successivo
art. 38-sexies;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140 con cui si e' data attuazione
al comma 3 del citato art. 38-ter della legge n. 196 del 2009,
concernente la definizione della struttura del piano dei conti
integrato delle amministrazioni centrali dello Stato;
Visto l'art. 2 del medesimo regolamento, che introduce il piano dei
conti integrato, composto da tre moduli: piano finanziario, piano
economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'allegato
1 del medesimo decreto;
Visto l'art. 3 del medesimo regolamento, che disciplina i livelli
nei quali si articolano i conti dei tre moduli del Piano dei conti
integrato in relazione alle fasi di previsione, gestione e
rendicontazione;
Visto l'art. 4, comma 3, del medesimo regolamento, che dispone che
ciascuna voce del piano dei conti relativa alla contabilita'
finanziaria e' correlata alle corrispondenti voci del piano dei conti
relativo alla contabilita' economico-patrimoniale mediante schemi di
collegamento predisposti dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e pubblicati sul relativo sito internet istituzionale;
Visto l'art. 5 del medesimo regolamento, che dispone che gli
aggiornamenti del piano dei conti integrato che incidono sui livelli
di articolazione di cui al precedente art. 3 sono adottati mediante
modifiche al regolamento stesso, mentre le altre modifiche al piano
dei conti integrato sono adottate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 38-ter, comma 4,
della legge n. 196 del 2009, anche a seguito degli esiti della
sperimentazione di cui all'art. 38-sexies della legge n. 196 del
2009;
Visto l'art. 38-sexies della citata legge n. 196 del 2009, che
prevede un'attivita' di sperimentazione della durata non superiore a
tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al
fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilita'
integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale
struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti
contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle
azioni, di cui all'art. 25-bis, e della codifica della transazione
contabile elementare, delegando il Ministro dell'economia e delle
finanze a disciplinare la sperimentazione con proprio decreto entro
trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui
all'art. 38-ter, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21
febbraio 2019, con il quale si e' disciplinata la sperimentazione di
cui al citato art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009, con avvio a
partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del
decreto, ossia dal 2 maggio 2019, e, in particolare, l'art. 6, che
affida al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un
monitoraggio trimestrale della sperimentazione e la predisposizione,
in sede di rendiconto, di una relazione annuale, da trasmettere alla
Corte dei conti, in merito agli esiti della sperimentazione del
sistema di contabilita' integrata e del piano dei conti integrato, al
fine di valutare gli effetti dell'adozione e di individuare eventuali
criticita' e porre in essere le modifiche necessarie per una piu'
efficace disciplina della materia;
Visto il decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279,
«Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato» che all'art. 10 ha previsto
l'introduzione del Sistema di contabilita' economica analitica dei
costi delle amministrazioni per centri di costo, sulla base del Piano
dei conti allegato alla Tabella B del medesimo decreto, disponendo,
al comma 6, che questo puo' essere modificato o integrato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
66233 dell'8 giugno 2007, con il quale e' stato aggiornato il Piano
dei conti di cui alla Tabella B del citato decreto legislativo n. 279
del 1997;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
36678 del 7 maggio 2008, con il quale e' stato aggiornato il «Manuale
dei principi e delle regole contabili» del sistema di contabilita'
economica analitica di cui al citato decreto legislativo n. 279 del
1997 che nella tabella 4 contiene, tra l'altro, le aliquote di
ammortamento dei beni durevoli distinte in base alle voci del Piano
dei conti di cui alla Tabella B del decreto legislativo n. 279 del
1997;
Visto l'art. 21, comma 11, lettera f) della citata legge n. 196 del
2009, che dispone che in allegato a ciascuno stato di previsione
della spesa del disegno di legge di bilancio dello Stato sia allegato
il budget analitico dei costi, formulato secondo le voci del piano
dei conti del sistema di contabilita' analitica, per programmi e per
centri di costo;
Visto l'art. 33, comma 4-octies della citata legge n. 196 del 2009,
che dispone che il budget di cui all'art. 21, comma 11, lettera f),
e' aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e,
successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al
medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare;
Visto l'art. 36, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che
dispone che in apposito allegato al rendiconto generale dello Stato
siano illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero, con
i costi sostenuti rappresentati secondo le voci del piano dei conti
del sistema di contabilita' analitica, per programmi e per centri di
costo;
Considerati i risultati del primo anno di sperimentazione del piano
dei conti integrato, sintetizzati nella relazione disposta dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e trasmessa alla
Corte dei conti ai sensi del citato art. 6 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, nella quale sono
state evidenziate, tra l'altro, alcune criticita' ed esigenze di
modifica nella struttura del Piano dei conti integrato;
Considerata la necessita' di procedere ad un rafforzamento delle
rilevazioni di contabilita' economico-patrimoniale in coerenza con i
principi e le migliori pratiche nazionali ed internazionali adottate
per questo tipo di rilevazioni contabili, anche al fine di garantire
il pieno rispetto dei principi contabili generali di cui all'allegato
1 della legge n. 196 del 2009;
Considerata l'esigenza di assicurare l'uniformita' e la omogeneita'
di comportamento nel trattamento delle informazioni economiche da
parte delle amministrazioni centrali dello Stato, e la conseguente
necessita' di procedere ad una integrazione e convergenza fra le
rilevazioni di contabilita' economico-patrimoniale e gli adempimenti
connessi alla formulazione del budget e del rendiconto analitico dei
costi delle amministrazioni centrali dello Stato di cui
rispettivamente all'art. 21, comma 11, lettera f) e all'art. 36,
comma 5 della legge n. 196 del 2009;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento del modulo economico e del modulo patrimoniale del
Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre
2018, n. 140
A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio contabile
2021, i conti del modulo economico e del modulo patrimoniale del
Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato
di cui, rispettivamente, agli allegati 1.2 e 1.3 al decreto del
Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, sono aggiornati
e sostituiti dagli allegati 1.2 e 1.3 al presente decreto.


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