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DELIBERA del 26/11/2020
Adempimenti di cui all'articolo 6, comma 9-bis e seguenti, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' comemodificato dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, inmateria di limiti ammissibili delle garanzie SACE - Approvazione delpiano annuale delle attivita' e del sistema dei limiti di rischio(Risk Appetite Framework - RAF), per l'anno 2021. (Delibera n.66/2020). (20A07348)

Pubblicato su: G.U. n. 3 del 05/01/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio
dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine;
Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui
crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
Vista la comunicazione della commissione europea agli Stati membri
sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);
Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante
«Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica , a norma dell'art.
7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1,
recante «Attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica », il quale dispone che «Nell'ambito degli
indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), sulla base di proposte delle
amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di
coordinamento in materia di programmazione e di politica economica
nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica
nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare,
a: a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici
indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale,
delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi
prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno
sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le
conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei
risultati»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59
»;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 95
, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di
assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a. sono definite
con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.
143 del 1998;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
recante «Misure per il sostegno all'esportazione,
all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese»;
Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 6 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269
, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dall'art. 2 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale prevede che «SACE S.p.a.
favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia
italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il
sistema economico del Paese, nonche' gli impegni per operazioni
destinate a Paesi strategici per l'Italia, e che gli impegni
assunti dalla SACE S.p.a., nello svolgimento dell'attivita'
assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei
limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato
distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a
ventiquattro mesi»;
Visto, altresi' i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies,
9-sexies, 9-septies e 9-octies dell'art. 6 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269
, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40
, i quali definiscono un nuovo modello di sostegno
pubblico all'esportazione, operativo a decorrere dal 1 gennaio del
2021, e in tale quadro istituiscono tra l'altro, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Comitato per il sostegno
finanziario pubblico all'esportazione;
Visto, in particolare, il comma 9-bis dell'art. 6 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269
, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dall'art. 2 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale prevede che «SACE S.p.a.
assume gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di
garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa
dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta
per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato, in conformita'
al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'.», e inoltre che
«la legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli
impegni da parte di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle
finaze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico e
approvato da questo Comitato interministeriale per la programmazione
economica»;
Visto altresi' il comma 9-septies dell'art. 6 del citato
decreto-legge 30 settembre n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ai sensi del quale «il Comitato per
il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, su proposta della
SACE S.p.a., delibera il Piano Annuale, che definisce l'ammontare
progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni
da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il
Sstema dei limiti di rischio - Risk Appetite Framework (di seguito
«RAF»), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di
tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono
determinare elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione.
Il Piano Annuale e il RAF sono approvati, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del
Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE)»;
Considerato che il Comitato per il sostegno finanziario pubblico
all'esportazione, nella riunione dell'8 ottobre 2020, ha esaminato e
deliberato, su proposta della SACE S.p.a., il Piano annuale di
attivita' e il sistema dei limiti rischio (Risk Appetite Framework -
RAF) per l'anno 2021, cosi' come previsto dall'art. 6 comma 9septies
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalle legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato
dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Considerata la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, concernente l'approvazione con delibera, da parte di
questo Comitato, del Piano annuale di attivita' e del sistema dei
limiti rischio (Risk Appetite Framework - RAF) per l'anno 2021;
Vista la nota congiunta prot. DIPE n. 0006516-P del 26 novembre
2020 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze posta a base dell'odierna seduta del Comitato
interministeriale per la programmazione economica .

Delibera:

1. Sono approvati il piano annuale di attivita' e il sistema dei
limiti di rischio - Risk Appetite Framework (RAF) per l'anno 2021 ai
sensi dell'art. 6, comma 9-septies, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269
, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, i
quali fissano, rispettivamente, gli impegni assicurativi di SACE per
l'anno 2021 in 28 miliardi di euro, suddivisi in 3 miliardi di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 25 miliardi
di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, e il
limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.a. e
del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato,
in 120 miliardi di euro.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro dello sviluppo economico
con funzioni di Presidente
Patuanelli
Il Segretario: Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1641


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