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DECRETO del 28/12/2020
Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazionealla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per levittime della caccia, per l'anno 2021. (20A07416)

Pubblicato su: G.U. n. 2 del 04/01/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74
e dal decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 68
;
Visto l'art. 303 del predetto codice e, in particolare, il comma 2,
ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina,
con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile
2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209
;
Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il
31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico
determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati
dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;
Visto l'art. 1, comma 28, lettera c), della legge 4 agosto 2017, n.
124
che, nel novellare il citato art. 303 del codice, prevede che la
misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al 15% del
premio imponibile;
Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia
per le vittime della caccia nell'esercizio 2019, trasmesso dal
Presidente della CONSAP, con nota n. 0114693/20 del 13 luglio 2020,
nel quale, pur registrandosi un avanzo di bilancio che diminuisce il
deficit patrimoniale, si rappresenta l'opportunita' di disporre, per
l'anno 2021, l'innalzamento dell'aliquota contributiva in favore del
Fondo nella misura massima del 15%, al fine di consentire la
ristrutturazione del Fondo, nonche' di rimborsare con maggiore
celerita' i debiti pendenti alle imprese designate;
Ritenuto necessario, alla luce dei risultati di bilancio ed al fine
di consentire la ristrutturazione economico patrimoniale del Fondo
attraverso la graduale articolazione temporale dell'aliquota
contributiva, confermare, per il 2021, l'aliquota contributiva nella
misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;
Visto il provvedimento n. 104 del 16 dicembre 2020, dell'IVASS -
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la
determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione
da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2021;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di confermare, per il 2021,
l'aliquota contributiva del 10%, secondo principi di gradualita' e
sostenibilita';

Decreta:

Art. 1

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso
terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso
delle armi e degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono tenute a
versare, per l'anno 2021, alla CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia e' determinato nella misura del
10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento
IVASS di cui in premessa.


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