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PROVVEDIMENTO del 02/04/2019
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia dicomunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi diinformazione relative alla campagna per l'elezione diretta deisindaci e dei consigli comunali, nonche' dei consiglicircoscrizionali, del 26 maggio 2019. (Documento n. 6). (19A02526)

Pubblicato su: G.U. n. 87 del 12/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Premesso che:
con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019 sono
state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni
a statuto ordinario, nonche' per l'elezione dei consigli
circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 9
giugno 2019;
con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino Alto
Adige n. 20 del 22 marzo 2019, sono state fissate per il giorno 26
maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del
consiglio comunale in cinque comuni della Provincia di Trento e in
due comuni della Provincia di Bolzano e per il giorno 9 giugno 2019
l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;
con decreto n. 842/AAL del 26 marzo 2019 l'assessore regionale
alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie
e corregionali all'estero della Regione Friuli-Venezia Giulia ha
fissato per il giorno 26 maggio 2019 la data per le elezioni dei
sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio
per il giorno 9 giugno 2019;
Visti:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni
televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177
; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive
modifiche; l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico e la RAI; gli atti di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e
l'11 marzo 2003;
c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio
2000, n. 28
, e successive modifiche;
d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570
, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
f) la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo
svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali»;
g) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del
sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale»;
h) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
i) il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L., recante il «Testo unico delle leggi
regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente
della Regione n. 17 del 18 marzo 2013»;
j) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo
Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive
modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge
costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1
, recante «Modifica dell'art. 13
dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;
k) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n.
20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e
integrazioni;
l) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n.
14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonche' modificazioni alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;
m) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999,
n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;
n) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999,
n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli
organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in
materia elettorale»;
o) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n.
9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n.
49 del 1995»;
p) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013,
n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla
legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»;
Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:

Art. 1

Ambito di applicazione
e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e
circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio,
fissate per le date di cui in premessa, e si applicano negli
ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.
2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio
relative alle consultazioni di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale di
cui all'art. 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale,
sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica
regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un
capoluogo di provincia.


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