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Errata corrige n. 4 del 09/04/2019
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (inGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019),coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (inGazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75 del 29 marzo 2019),recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanzae di pensioni.». (19A02424)

Pubblicato su: G.U. n. 84 del 09/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217
.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.

Art. 1

Reddito di cittadinanza

1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale
di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione
sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione,
all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il
Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu'
componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli
incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta'
delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di
definizione del beneficio economico, nonche' le procedure per la
gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove
diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc,
la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del
compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del
nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La
Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi in cui
il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari o
superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita
di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di
disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite
dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
, di eta' inferiore al
predetto requisito anagrafico.


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