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ORDINANZA del 29/03/2019
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenzadell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto delviadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, notocome ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018(Ordinanza n. 584). (19A02342)

Pubblicato su: G.U. n. 84 del 09/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto
Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte
Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018,
con la quale e' stato integrato Io stanziamento delle risorse di cui
all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15
agosto 2018;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 539 del 20 agosto 2018, n. 542 del 7 settembre 2018, n. 543
del 13 settembre 2018, n. 563 del 27 dicembre 2018 e n. 574 dell'8
febbraio 2019;
Vista la nota del 15 febbraio 2019, con cui il commissario delegato
ha richiesto una proroga del presidio anti sciacallaggio nella Citta'
di Genova;
Considerato che occorre adottare ogni utile iniziativa volta a
garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumita';
Acquisita l'intesa della Regione Liguria;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Disposizioni per assicurare il presidio
anti-sciacallaggio nella Citta' di Genova

1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella zona
rossa e nelle aree di varco nella Citta' di Genova, le disposizioni
di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 542 del 7 settembre 2018 sono prorogate, a
decorrere dal 21 febbraio 2019, fino al 10 aprile 2019, nel limite di
quaranta unita'.
2. Agli oneri derivanti dai comma 1, quantificati in euro
182.332,00, si provvede a valere sulla contabilita' speciale n. 6098
istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018,
intestata al commissario delegato, presidente della Regione Liguria,
che, conseguentemente, provvede alla rimodulazione del piano degli
interventi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli


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